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NUMERO 215 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
È del 2 luglio 2013 l’importante
15° aggiornamento della circolare n. 263
del 27 dicembre 2006
(“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per
le banche”), visionabile nel sito di Banca d’Italia nel Bollettino di Vigi-
lanza n. 7
1
. La circolare 263/2006 è l’asse portante della prassi in tema di
vigilanza prudenziale introdotta nell’oramai lontano 2006 in sede di
complessivo riordino della tematica dei controlli bancari. Su questa base,
Banca d’Italia è ripetutamente intervenuta nel corso degli anni per ag-
giornarne il
corpus
di regole che debbono governare la complessa strut-
tura del sistema dei controlli interni necessario a potenziare la capacità
delle banche al presidio dei rischi aziendali tanto più, nel contesto euro-
peo, in modo organico e coerente con le raccomandazioni dei principali
standard setter (FSB, Comitato Basilea, EBA).
L’intervento del luglio scorso è essenziale e di estrema rilevanza in
quanto, in periodo di crisi industriale e finanziaria con il sistema banca-
rio sotto stress e ratios su sofferenze ed incagli contro impieghi e tassi di
decadimento in forte progressione, Banca d’Italia richiama l’attenzione
in particolare degli organi con funzione di supervisione strategica, quel-
li con funzione di gestione e quelli con funzione di controllo (in breve,
consigli di amministrazione, management apicale e collegi sindacali)
ad un ulteriore alzata del livello di attenzione. L’aggiornamento scon-
volge il capitolo 7 “Il sistema dei controlli interni”, il capitolo 8 “Il
sistema informativo” ed il capitolo 9 “La continuità operativa” che sono
il nucleo dell’assetto organizzativo aziendale. L’intervento ha l’obietti-
vo di rafforzare il presidio favorendo un maggior coinvolgimento dei
vertici aziendali nella definizione del sistema di controllo che deve es-
sere quanto più completo, adeguato, funzionale e affidabile. Si accentua
la spinta di Banca d’Italia ad una visione integrata del rischio tenuto in
debito conto la dimensione e complessità operativa della banca ove il
board è chiamato ad una alta attenzione alla definizione del modello di
business e del
Risk Appetite Framework
(RAF) quale “
quadro di riferimen-
to che definisce –in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business
model ed il piano strategico- la propensione al rischio”
con un perentorio
invito al costante aggiornamento e monitoraggio delle politiche e dei
processi aziendali prioritari in banca: la gestione del rischio, la valuta-
zione degli attivi ponderati, l’approvazione dei nuovi prodotti/servizi.
E’ poi dettata una forte revisione della pratica delle funzioni aziendali
di controllo (internal audit, compliance e risk management) con l’intro-
Incentivi fiscali per la domotica
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Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale
per le banche: attenti al rischio
duzione di una disciplina organica in materia di esternalizzazione delle
funzioni aziendali quanto mai auspicata dagli operatori del settore in un
periodo, come l’attuale, ove il sistema sta comprimendo al massimo i costi
operativi. In tale contesto viene chiarita la necessità che i consigli di
amministrazioni entro il prossimo 31 dicembre provvedano ad effettuare
e ad inviare a Banca d’Italia un’autovalutazione del sistema che individui
l’attuale assetto e gli eventuali gap rispetto a quanto richiesto dalla nor-
mativa con la necessità di indicare le misure da adottare, secondo un’ido-
nea scansione temporale, per assicurare il rispetto delle disposizioni.
Il Capitolo 8 interviene in modo molto innovativo sul tema dell’I.T. nelle
aziende bancarie disciplinando le modalità di governo del sistema informa-
tivo, della gestione del rischio informatico e dei requisiti di sicurezza anche
alla luce delle raccomandazioni della BCE. Il Capitolo 9, infine, interviene
in tema di “rischio operativo” , una delle categorie di rischio su cui il
sistema della vigilanza è imperniato proponendo una migliore e più aggior-
nata strutturazione delle disposizioni in tema di continuità operativa rior-
ganizzando la materia attualmente contenuta in diverse fonti.
Il nuovo impianto apportato dal 15° aggiornamento alla Circolare 263/
2006 ha tempi di adeguamento imposti da Banca d’Italia assai stringenti
in quanto entro il prossimo 1 luglio gli intermediari dovranno confor-
marsi alle disposizioni in materia di controllo interno mentre è rinviata
al luglio 2015 e 2016 l’attuazione delle nuove regole per le funzioni di
controllo interno di secondo livello, la continuità operativa ed i contratti
di esternalizzazione.
Dopo tante raccomandazioni
2
, Banca d’Italia rompe gli indugi e rafforza
in modo strutturale, e quanto mai prima, il quadro in tema di vigilanza
prudenziale in un contesto di difficoltà conclamata del “sistema del
credito”
3
ove, se ve ne fosse ancora bisogno, i consigli di amministrazio-
ne e gli organi di controllo sono richiamati in prima linea a farsi carico
della configurazione del modello di banca e della definizione e conoscen-
za dei suoi rischi nel loro concreto funzionamento e dinamiche. Forse è
inutile, ma mi pare doveroso concludere osservando l’alto livello di re-
sponsabilità che si assumono gli organi di governance ed il tasso crescente
di sanzionabilità delle situazioni critiche da parte di Banca d’Italia.
1
Confronta in tal senso: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2013/07_13/provv_gb/bi_cg/20120702_II1.pdf
2
Si rinvia in tal senso all’intervento del dott. Stefano Mieli,
Sistemi di controllo dei rischi e governo degli intermediari: una prospettiva di vigilanza,
, Milano,
03.02.2012 reperibile nel sito della Banca d’Italia alla sezione “interventi”.
3
Si veda in tal senso il forte dibattito presente nella stampa specialistica in tema di canali alternativi per reperire capitali in considerazione della stringente politica degli
impieghi adottata dal Sistema. Confronta, tra i tanti interventi: Milano Finanza, n. 186 del 21.09.2013, pagina 29,
A caccia di nuovo credito
.
Luca Corrò
luca.corro@corrolepscky.it
quisiti tecnici degli impianti;
5.
Effettuare la comunicazione all’Agenzia En-
trate nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo
d’imposta;
6.
Per contribuenti privati (non imprese/impren-
ditori): effettuare i pagamenti mediante bonifico par-
lante in banca, la quale effettuerà una ritenuta fiscale
del 4% e dovrà indicare il codice fiscale del contribuen-
te, quello del beneficiario, causale del bonifico conte-
nente il riferimento normativo;
7.
Conservare le fatture in cui dovrà essere indi-
cato il codice fiscale del contribuente che sostiene la
spesa e fruisce della detrazione, nonché la descrizione
del bene/servizio;
8.
Indicare in Dichiarazione dei Redditi (Mod.
Unico o 730) nel quadro RP la detrazione spettante.
3.
Il regime agevolato IVA.
Per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 3, c. 1, lett
c) e d), D.P.R. 380/2001 e art. 31, c. 1, lett. c) e d), L.
457/1978, il regime agevolato IVAdi cui all’art. 7, c. 1,
lett. b), L. 488/1999 prevede l’applicazione dell’ali-
quota del 10% (anziché 22%) sull’intera spesa, inclu-
sa la prestazione professionale di installazione.
Anche alla riqualificazione energetica - se si qualifica
come ristrutturazione edilizia - può applicarsi l’IVA
10% indipendentemente dal tipo di immobile e dal
soggetto (privato o impresa).
Si noti che nell’ambito dei lavori di ristrutturazione
edilizia il soggetto che intendesse installarsi da sé l’im-
pianto domotico potrebbe acquistare l’impianto con
IVA al 10%, rilasciando alla ditta apposita dichiara-
zione di richiesta IVA agevolata, mentre non potrebbe
farlo se si trattasse di manutenzione ordinaria o stra-
ordinaria (dovrebbe acquistare l’impianto con IVA al
22% - ferma la detrazione fiscale).
Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria l’IVA al 10% si applica solo in funzione di un
contratto di appalto attraverso il quale viene installato
l’impianto domotico.
Inoltre per la riqualificazione energetica, se si qualifica
come manutenzione ordinaria o straordinaria, l’IVA
10% si applica solo se l’intervento ha ad oggetto fab-
bricati a destinazione prevalentemente abitativa di cui
alla C.M. 71 del 07/04/2000.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 19 bis1, c. 1, lett. i),
D.P.R. 633/1972 per le imprese non è ammessa in
detrazione l’IVA relativa agli interventi in oggetto su
fabbricati abitativi, salvo si tratti di imprese edili aventi
ad oggetto costruzione-ristrutturazione di immobili.
Infine, se un contribuente sta costruendo o facendo
costruire la propria prima casa, o suo ampliamento, in
possesso dei requisiti specifici richiesti dalla normati-
va fiscale, può acquistare o farsi installare l’impianto
domotico con IVA al 4%. I requisiti richiesti sono
essenzialmente:
*
Casa non di lusso ex D.M. 02/08/1969;
*
Ubicata nel Comune di residenza ovvero di-
chiarazione di stabilire la residenza in tale Comune
entro 18 mesi ovvero ubicata nel Comune nel quale
svolge la propria attività;
*
Non essere titolare di altro immobile atto ad
abitazione nel Comune;
*
Non essere titolare neanche in parte di altro
immobile per il quale si ha già fruito delle agevolazioni
“prima casa”.
Esempi – regime riferito all’apparato domotico
¾
Privato che si fa montare la domotica a casa dall’installatore (manutenzione straordinaria o
ristrutturazione edilizia): IVA 10% - detrazione 50%
¾
Privato che si monta da solo la domotica a casa (nell’ambito di una ristrutturazione edilizia):
IVA 10% dietro richiesta specifica - detrazione 50%
¾
S.p.A. che fa riqualificare in appalto il capannone (ristrutturazione edilizia: tetto, cappotto,
infissi, domotica): IVA 10% - detrazione 65% (deve adempiere a tutti gli adempimenti
comunicativi ENEA)
¾
S.r.l. che fa riqualificare in appalto una casa residenziale che dà in locazione (manutenzione
straordinaria: infissi, domotica): IVA 10% (indetraibile) – detrazione 65% (deve adempiere a
tutti gli adempimenti comunicativi ENEA)
¾
S.a.s. che si riqualifica da sola il capannone (manutenzione straordinaria: infissi, domotica):
IVA 22% - detrazione 65% (deve adempiere a tutti gli adempimenti comunicativi ENEA)
¾
S.n.c. che si fa montare solo la domotica sul capannone: IVA 22% - no detrazione