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NUMERO 215 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2013
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IL COMMERCIALISTA VENETO
tomaticamente “equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda senza necessità di ulte-
riori istanze o diffide”.
L’analisi del procedimento automatizzato
con Scia
per l’avvio dell’esercizio dell’attività (art. 5 D.P.R. n.
160/2010) può essere suddivisa nelle seguenti fasi:
1. Presentazione della Scia
La Segnalazione certificata di inizio attività è presen-
tata al SUAP (comma 1), ma nel caso in cui sia
contestuale alla ComUnica, per la nascita dell’impre-
sa, la Segnalazione va presentata alla Camera di com-
mercio, che la trasmette immediatamente al SUAP (c.
2). Non si comprende questo doppio passaggio, che
nella formulazione si presenta come obbligatorio e non
facoltativo. Infatti non è prevista a carico della Came-
ra di commercio nessuna attività istruttoria e nemme-
no di verifica della completezza formale della Segnala-
zione. Tale contestualità, inoltre, appare difficilmente
praticabile: infatti, prima di iniziare l’attività (Scia), di
norma, l’impresa deve esistere (ComUnica). Non solo,
ma prima di iniziare l’attività, l’impresa dovrà realiz-
zare o acquisire la sede e questa attività di acquisizione
della sede è precedente e diversa dall’avvio dell’attivi-
tà caratteristica, per la quale, se previsto, dovrà pre-
sentare la Scia o ottenere l’autorizzazione.
2. Verifica formale e rilascio della ricevuta
Il SUAP verifica con modalità informatica la comple-
tezza formale della Segnalazione e dei relativi allegati e
rilascia automaticamente una ricevuta, in caso di veri-
fica positiva (art. 5, comma 4).
Questa disposizione impone che il SUAP sia dotato
di un software in grado di effettuare la verifica della
completezza formale della Segnalazione e degli allegati
e, quindi, di rilasciare “automaticamente”, all’esito della
verifica positiva effettuata dal software medesimo,
una ricevuta, sempre per via telematica.
Non appare di soluzione immediata la sostituzione
dell’uomo con un software, per la verifica della com-
pletezza formale della Segnalazione e dei suoi allegati
e non appare semplice la produzione di un software di
questo tipo, soprattutto in caso di trasmissione della
Scia tramite casella di posta elettronica certificata
(PEC). In ogni caso gli operatori del SUAP dovranno
avvicinarsi il più possibile a questa modalità, in attesa
delle adeguate soluzioni procedimentali prima e infor-
matiche poi del problema, rilasciando immediatamen-
te (con modalità telematica) la ricevuta di consegna
della Segnalazione. Tale ricevuta consente all’impren-
ditore di avviare immediatamente l’esercizio dell’atti-
vità produttiva o di servizi.
La verifica della completezza formale della Segnala-
zione dovrà essere effettuata immediatamente (o co-
munque il prima possibile: il Regolamento non stabili-
sce termini al riguardo).
3. Verifica negativa completezza formale della Scia
Il caso della verifica con esito negativo della comple-
tezza formale della Scia non è trattato dal Regolamen-
to. E’ però evidente che il SUAP, in tale caso, dovrà
adottare un atto di rigetto della Scia, che comunichi
contestualmente che l’esercizio dell’attività non può
iniziare. In tale caso il procedimento non inizia nep-
pure a decorrere. Contestualmente il SUAP indicherà
i motivi della incompletezza formale della Segnalazio-
ne presentata e specificherà che, per avviare l’eserci-
zio dell’attività, l’interessato potrà presentare un’al-
tra Scia, completa. Nel caso di esito positivo della
verifica della completezza formale, la decorrenza del
procedimento sarà comunque il momento della conse-
gna della Scia allo Sportello. La previsione di una com-
pletezza formale della Scia, prima di rilasciare la “rice-
Lo Sportello Unico
per le Attività Produttive
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vuta”, come si vede, crea elementi di complicazione
nel procedimento. Tali elementi di complicazione sono
moltiplicati dalla procedura telematica, che richiede la
distinzione tra ricevuta di PEC e ricevuta del controllo
formale, la distinzione tra ricevuta del controllo for-
male e la comunicazione di avvio del procedimento,
ecc. Meglio sarebbe applicare l’art. 19 della legge 241/
1990, dove non si parla di controllo formale e di rice-
vuta conseguente, con molte semplificazioni in più,
anche nel procedimento informatico, dove tutto può
essere risolto dalla ricevuta prodotta automaticamen-
te dal software, quando la Scia è inoltrata tramite esso
e dalla ricevuta di PEC.
4. Istruttoria di merito
Nel caso in cui la Scia sia completa sarà avviata l’istrut-
toria finalizzata alla valutazione della correttezza so-
stanziale della Scia presentata. Per i procedimenti di
competenza comunale, l’istruttoria si esaurisce all’inter-
nodel SUAP, con la collaborazione eventuale di altri uffici
comunali, benché l’art. 5non richiami tale ipotesi. Infatti, il
comma 4 prevede il rilascio della ricevuta e la contestuale
trasmissione telematica della Scia e degli eventuali allegati
“alle Amministrazioni e agli Uffici competenti”.
Se non saranno rilevate carenze sostanziali nel termine
di 60 giorni, stabiliti dall’art. 19 della legge n. 241/
1990, l’attività, iniziata immediatamente o in attesa
del decorso dei 60 giorni previsti per i controlli, secon-
do le autonome determinazioni dell’imprenditore, po-
trà proseguire. In questo caso la ricevuta rilasciata
“costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli
ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela del-
l’amministrazione” (art. 5, comma 7).
Il caso in cui siano rilevate carenze sostanziali è esami-
nato al successivo punto 6 unitamente al caso in cui
tali carenze sostanziali siano rilevate da altre Pubbli-
che Amministrazioni responsabili di eventuali
“endoprocedimenti”.
5. Esito positivo dell’istruttoria
Se le Pubbliche Amministrazioni, che hanno ricevuto
la Scia per le verifiche di propria competenza in quan-
to responsabili del procedimento, non comunicano ca-
renze sostanziali nei termini utili affinché il SUAP
possa intervenire a sospendere l’attività, questa può
proseguire regolarmente.
6. Rilievi e carenze sostanziali
Nel caso in cui il SUAP, direttamente, rilevi carenze so-
stanziali o queste siano rilevate e comunicate al Suap
dagli altri uffici comunali o dalle PubblicheAmministra-
zioni responsabili di endoprocedimenti, sarà necessario
stabilire se tali carenze sostanziali siano sanabili o non lo
siano. Nel caso in cui non siano sanabili, il Suap comunica
all’interessato la conclusione negativa del procedimento,
applicando l’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Nel caso in cui l’interessato non presenti memorie o le
memorie non introducano dati e fatti determinanti a
superare la valutazione, il D. Lgs. n. 59/2010 stabili-
sce che tutte le domande e le dichiarazioni (oggi
“segnalazioni” di competenza) di qualsiasi Pubblica
Amministrazione debbano essere presentate allo Spor-
tello Unico per le Attività Produttive.
Si discute se il procedimento di cui all’art. 10 bis della
legge n. 241/1990 sia o meno applicabile ai procedi-
menti di Dia/Scia, in quanto esso è riferito ai “procedi-
menti ad istanza di parte”, tipologia nella quale non
rientrerebbe la Dia/Scia. Tuttavia, alla luce del valore
provvedimentale del silenzio serbato dall’Amministra-
zione, decorsi 60 giorni previsti per i controlli, ricono-
sciuto dal comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/1990,
ma anche alla luce della finalità perseguita dall’art. 10
bis, di deflazione del contenzioso, che prevede un con-
fronto finale fra conclusioni istruttorie dell’Ammini-
strazione e soggetto interessato che non abbia avuto
occasione di conoscere preventivamente tali conclusio-
ni istruttorie, si ritiene che esso vada applicato nel caso
in esame.
Nel caso dell’esistenza della carenze sostanziali, il
SUAP concluderà dunque negativamente il procedi-
mento, adottando i provvedimenti inibitori di cui
all’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990; l’attività,
anche se iniziata, non potrà proseguire.
Nel caso in cui, invece, le carenze sostanziali rilevate
siano sanabili, il SUAP (entro i 60 giorni stabiliti per il
controllo della Scia dalla legge n. 241/1990) assegnerà
un termine, non inferiore a 30 giorni, per regolarizzare
l’attività; se entro tale termine la regolarizzazione non
sarà compiuta, il SUAP concluderà negativamente il
procedimento, come sopra descritto; se invece l’atti-
vità sarà regolarizzata entro il termine assegnato, essa
potrà proseguire, senza soluzione di continuità e la
ricevuta rilasciata al momento della presentazione del-
la Scia costituirà “titolo autorizzatorio”.
Nulla si dice, né nel D.P.R. n. 160/2010, né nell’art. 19
della legge n. 241/1990, del caso in cui l’attività non sia
regolarizzata nel termine stabilito dal SUAP, ma l’in-
teressato chieda una proroga per poterla regolarizzare.
Al riguardo dovranno essere applicati i principi di
ragionevolezza e di proporzionalità, per decidere della
eventuale concessione di un ulteriore termine per
regolarizzare l’attività; per dare certezza all’impren-
ditore e alla Pubblica Amministrazione, si potrà utiliz-
zare l’accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990. E’
appena il caso di rammentare che anche queste attività
di comunicazione dovranno essere espletate con mo-
dalità telematica.
Riflessioni conclusive
Dall’analisi dello stato di attuazione del SUAP e delle
sue criticità, non può che emergere l’auspicio della
istituzione di “tavoli tecnici e focus-group” tra le varie
categorie economiche, gli Ordini Professionali e le
CCIAA, fondamentali al fine di definire e perfeziona-
re modalità uniformi, semplificate e digitali per l’ac-
cesso ai servizi degli Sportelli Unici. L’omogeneità
dell’applicazione di norme per la presentazione delle
istanze, la certezza nell’interpretazione e nei tempi di
risposta sono l’obiettivo principale da condividere per
facilitare i Dottori Commercialisti e le imprese nel-
l’adempimento degli obblighi e nello sviluppo delle
attività produttive, così da pervenire a
best practices
operative.
La stessa formazione e l'informazione sulle potenzialità
e l’utilizzo dei servizi SUAP e sugli strumenti
telematici, dovrebbe svilupparsi con incontri anche
tra i vari Ordini, al fine di comprendere il livello di
conoscenza ed utilizzo dei servizi SUAP, individuare
i punti di forza e di debolezza, verificare il livello di
collaborazione e coordinamento tra gli attori del siste-
ma (imprese e loro associazioni, tecnici e loro ordini
professionali, Enti terzi, Comuni e Sportelli Unici),
conoscere i bisogni dei clienti e raccogliere proposte di
miglioramento dei servizi.
Non deve essere dimenticata l’esigenza di un adegua-
to modello organizzativo unico e valido per l’intero
territorio nazionale così da superare impostazioni
tendenzialmente troppo burocratiche da parte de-
gli sportelli con conseguente allungamento dei tem-
pi di avvio dell’attività e difficoltà nella presenta-
zione delle pratiche con la piattaforma web SUAP,
non risultando quest’ultima sempre facilmente uti-
lizzabile.
L’utilità della piattaforma telematica spesso viene
“subita” dagli Ordini, che, pur riconoscendone l’utili-
tà per una gestione trasparente, standardizzata ed
efficiente abbisognano di percorsi formativi atti a fa-
vorire la diffusione di un
modus operandi
univoco e di
un linguaggio condiviso da professionisti, imprese, enti
e responsabili degli sportelli.
Se il punto di contatto tra Pubblica Amministrazione,
Ordini, Imprese avvenisse a priori, vale a dire già in
sede di redazione applicativa, molte anomalie potreb-
bero prevenirsi…forse! E comunque vale la pena ope-
rare intervenendo “in anteprima”, poiché l’esigenza
della riduzione di costi amministrativi derivanti dai
vincoli, dalla complessità delle procedure e dalla lun-
ghezza dei tempi rimane una certezza!
paola@studioschiavo.eu