Page 20 - CV_215

Basic HTML Version

20
NUMERO 215 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
PAOLA SCHIAVO
Ordine di Vicenza
Lo Sportello Unico
per le Attività Produttive
e il ruolo del Dottore Commercialista
Riferimenti normativi e definizione
SUAP
Art. 38D.Lgs. 112/2008 convertito con
L. 133/2008; D.P.R. 160/2010 e
D.P.R. 159/2010
ComunicazioneUnica
Art. 9 del D.L. 7/2007
convertito con L. 40/2007
Direttiva Servizi
Direttiva 123/2006/CE
del Parlamento Europeo
e del Consiglio; D. Lgs. 59/2010
Impresa.gov.it
Iniziativaconnessaall’attuazionedel pri-
mo piano nazionale di e-government
(2000-2003)
SEGUE A PAGINA 21
Il logo Suap del Comune di Palermo
Prime riflessioni sullo stato
di attuazione del SUAP
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
è stato istituito con decorrenza dal 29 marzo 2011 e
dovrebbe rappresentare il soggetto pubblico unitario
di riferimento territoriale
per tutti i procedimenti che
abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e
di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di
localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o tra-
sferimento, nonché cessazione o riattivazione delle
suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n.
59/2010. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni
e le comunicazioni concernenti le attività precedenti
ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati
esclusivamente in modalità telematica
al SUAP com-
petente per il territorio in cui si svolge l’attività o è
situato l’impianto.
Il SUAP provvede all’inoltro telematico
della docu-
mentazione alle altreAmministrazioni che intervengo-
no nel procedimento, le quali adottano modalità tele-
matiche di ricevimento e di trasmissione.
Il
Portale
istituzionale
SUAP
è
il
www.impresainungiorno.gov.it
; ogni Comune entro
fine marzo 2011 ha dovuto registrarsi riportando la
propria anagrafica, il Responsabile SUAP e lo stru-
mento informatico telematico che questa Amministra-
zione Comunale intende mettere a disposizione per
l’Utente che intende inviare una pratica SUAP.
La soluzione informatica minima per poter gestire le
pratiche SUAP da parte di un Comune è una casella di
Posta Elettronica Certificata, PEC. Sono disponibili
delle soluzioni informatiche evolute che prevedono la
compilazione online delle pratiche SUAP complete di
integrazione con il Registro Imprese, pagamento online
delle pratiche e Conservazione a Norma della docu-
mentazione SUAP (tutte funzioni obbligatorie per una
corretta gestione delle pratiche).
Nella Regione Veneto circa l’87%
dei Comuni (507
su 581) utilizzano una stessa soluzione informatica
evoluta per la compilazione delle pratiche SUAP ( a
livello Italia utilizzatori 3057 su 8.092). Regione
Veneto, Ministero per lo Sviluppo Economico e
U
NION
C
AMERE
Veneto hanno stipulato una convenzio-
ne (ottobre 2012) per creare una sinergia al fine di
supportare i Comuni in questa fase di avvio dei SUAP.
In questa convenzione sono stati fissati i criteri tecno-
logici e funzionali per una corretta gestione dello spor-
tello telematico SUAP.
UNIONCAMERE tramite le Camere di Commercio
(che hanno una consolidata esperienza nelle procedu-
re telematiche del Registro Imprese) provvederà ad
organizzare iniziative formative e informative rivolte
a Funzionari Comunali SUAP e agli Utenti (Profes-
sionisti
in primis
) SUAP.
L’Ente Regionale Veneto ha dato l’avvio ad un impor-
tante processo di standardizzazione della modulistica
che dovrà essere gestita dalle procedure informatiche
SUAP (commercio, urbanistica, ambiente, ecc).
Malgrado la normativa del SUAP
si presenti come
un’importante innovazione sia per l’impatto
organizzativo che coinvolge le diverse Pubbliche Am-
ministrazioni, e sia per le conseguenze nei rapporti tra
Pubblica Amministrazione e clienti/utenti, si rilevano
tuttora significative difficoltà in ordine alla sua attua-
zione.
Le criticità del nuovo Sportello Unico sono per lo più
legate:
alla normativa articolata.
Il principio ispiratore del-
la disciplina dello Sportello Unico per le attività pro-
duttive è la semplificazione e quindi la regolamentazione
del procedimento unico, contenuta nel D.P.R. n. 160/
2010, andrebbe gestita con la necessaria flessibilità.
Gli operatori dello Sportello unico si trovano di fronte
una estrema varietà di tipologie di imprese (grandi o
piccole, della produzione o dei servizi, interessate ad
un nuovo insediamento o ad un piccolo adeguamento)
e di bisogni, per cui il procedimento unico disegnato
dalla norma, frequentemente, risulta in parte inade-
guato, se si pretende di applicarlo alla lettera. Gli ope-
ratori del SUAP devono essere in grado di adattare il
procedimento alle esigenze del cliente/utente, ricer-
cando la massima semplificazione e la massima celeri-
tà, evitando di aggiungere anelli nella catena burocrati-
ca. Lo Sportello Unico per le attività produttive non
dovrebbe ridursi ad un mero strumento di acquisizione
di domande, ma dovrebbe fornire risposte e costruire
assieme al cliente/utente la soluzione del suo proble-
ma.
alla complessità organizzativa
. I Comuni per attiva-
re compiutamente la struttura devono progettare l’at-
tività organizzativa e provvedere alla divulgazione, in
modo da essere funzionanti ed efficienti, ad esempio,
stabilendo un’idonea sperimentazione. Aquesto riguar-
do, in effetti, sembra esserci ancora molta strada da
percorrere.
alla “frammentazione informatica”.
I Comuni han-
no la possibilità di adottare soluzioni informatiche tra
loro differenti: ciò comporta disallineamenti che, tra
l’altro, impongono al Professionista di turno un note-
vole sforzo di adattamento al caso specifico, che po-
trebbe essere evitato attraverso l’adozione generaliz-
zata di un software standardizzato.
Il “procedimento automatizzato”
presso lo Sportello Unico
delle Attività Produttive
Il “procedimento automatizzato” presso il SUAP è
disciplinato dall’art. 5, rubricato “Presentazione ed
effetti delle segnalazioni e delle istanze”. Tale
titolazione si riferisce a due procedimenti: un procedi-
mento attivato dalla Segnalazione certificata di inizio
attività (“segnalazioni”) e un secondo procedimento
attivato da una domanda (“istanze”), che dovrebbe
essere quindi concluso con una autorizzazione. In
realtà il contenuto dell’articolo tratta solo di Scia. A
questo riguardo va rilevato che la norma tratta di due
diversi tipi di procedimento con Scia: il procedimento
per l’avvio dell’esercizio dell’attività e il procedimen-
to per la realizzazione (o modificazione) dell’impian-
to produttivo di beni o servizi, quando la disciplina
edilizia preveda che il titolo abilitante sia conseguito
con Denuncia di inizio attività, oggi Scia, almeno per
gli impianti produttivi di beni o servizi, alla luce del
dettato del D.P.R. n. 160/2010. Ciò è confermato dal
rinvio che il comma 1 dell’art. 5 fa alle attività di cui
all’art. 2, comma 1 del regolamento. Tali attività sono:
– “l’esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi”;
– la “localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o tra-
sferimento nonché cessazione o riattivazione delle
suddette attività”.
È opportuno rammentare anche l’art. 6 del D.P.R. n.
160/2010 (“Funzioni dell’agenzia e avvio immediato
dell’attività d’impresa”) che disciplina il procedimen-
to automatizzato presso l’Agenzia per le imprese; non-
ché l’art. 20 della legge n. 241/1990 che – in caso di
silenzio assenso – stabilisce che la ricevuta emessa au-