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NUMERO 215 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
CLAUDIO GIRARDI
Ordine di Verona
Tiziano Tessaro
Magistrato presso la Corte dei Conti
SPECIALE INTERVISTE
Dottor Tessaro, Corte dei Conti e Revisori degli Enti Locali, come
possono collaborare le due entità?
La collaborazione appare senz’altro necessaria e anzi indispensabile
per perseguire il comune intento delineato dal Legislatore di una osser-
vanza nei documenti contabili degli Enti Locali, dei vincoli di finanza
pubblica. La tutela dei conti pubblici passa anche e soprattutto di qui,
ma è stata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 198/2012 a riaffermare
con vigore l’esigenza di una sinergia tra Corte dei Conti e organo di
revisione foriera di suggerimenti di comportamenti gestionali virtuosi
per gli Enti Locali destinatari di tali verifiche.
Si parlamolto dei vincoli di finanza pubblica: può illustrarli e indicare
cosa comporta la violazione del Patto e la sua elusione?
La normativa del D.L. 174/2012 ha riscritto nella sostanza i vincoli di
finanza pubblica, che di fatto, sono scolpiti ora nella norma, di chiara
derivazione comunitaria, dell’art. 148 bis del TUEL, a mente del quale
Le
sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti esaminano i bi-
lanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti Locali ai sensi
dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in ma-
teria di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costitu-
zione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irrego-
larità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari degli enti
.
La violazione del Patto comporta, secondo la giurisprudenza della Corte
e della sezione Veneto in particolare, delle conseguenze amministrative
di carattere oggettivo. Nel descriverle, la L.n.183/2011 rinvia testual-
mente alla disciplina dettata dal comma 2 dell’art.7 del D.Lgs. n.149/2011
a norma del quale:
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello
dell’inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra
il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato.
La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiet-
tivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spe-
sa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media
della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo
annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo
triennio;
c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, an-
che con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di
presenza , con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2010.
L’elusione rappresenta il sostanziale aggiramento dei vincoli del Patto
mediante artifici negoziali o con strumenti societari di vario genere, dal
momento che la legge prevede anche l’ipotesi in cui il rispetto del Patto
di stabilità sia stato solo fittizio, perché “artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai
pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive” (art. 31, comma
31, L. 183/2011): le conseguenze, oltre alla nullità degli atti elusivi, si
realizzano anche sul versante giurisdizionale poiché l’accertamento
di tale illecita condotta è attribuito alla Corte dei Conti, la quale può
irrogare agli amministratori una sanzione fino ad un massimo di dieci
volte l’indennità di carica percepita e al responsabile del servizio
economico-finanziario una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità
del trattamento retributivo. Peraltro, la condotta artificiosamente elu-
siva del Patto di stabilità è foriera per chi la pone in essere (ammini-
stratori e tecnici) di ben più ampie responsabilità rispetto alle
SEGUE A PAGINA 3
I rapporti tra Corte dei Conti
e Revisori degli Enti Locali
TIZIANO TESSARO
, già Segreta-
rio Generale del TAR del Veneto e
Segretario Generale Comunale, è
Magistrato della Corte dei Conti e
Docente di diritto pubblico all’Univer-
sità di Padova. Autore di numerose
pubblicazioni in materia amministrati-
va è Direttore della nuova rivista
telematica per la Pubblica ammini-
strazione "La gazzetta degli Enti
Locali" e Direttore tecnico della
rivista di approfondimento giuridico
sugli Enti Locali "Comuni d'Italia".
E' membro del Consiglio Direttivo
Nazionale dell'Associazione Esperti
Scienze Amministrative
AESA,componente del comitato tecnico
di EURO.PA. e componente del
Comitato Scientifico SSPAL Veneto e
Friuli Venezia Giulia e del Comitato
Scientifico ARS-FUTURA, Docente al
Master Ambiente, Docente al Master
in P.A. presso Challenge School
Università Ca Foscari.
MASSIMO VENTURATO
svolge la professione di commer-
cialista dal 1986, è iscritto
all’Ordine dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili di
Verona dove riveste il ruolo di
consigliere. E’ presidente della
commissione Enti Locali e parteci-
pate dello stesso Ordine di Verona.
E’ Presidente Ancrel Veneto
(Associazione nazionale
Certificatori e Revisori Enti Locali),
membro del consiglio Nazionale e
membro del Comitato Esecutivo
Nazionale di Ancrel-Club dei
Revisori. È anche componente della
Commissione Nazionale Revisione
degli Enti Pubblici presso il
Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabi-
li. E’ inoltre collaboratore fisso del
quotidiano “Italia Oggi”.