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IL COMMERCIALISTA VENETO
NUMERO 215 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2013
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zione irrogata e comunque non inferiore ad un
terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni
più gravi relative a ciascun tributo, entro il termi-
ne previsto per la proposizione del ricorso
”.
La Circolare, pur non fornendo alcun principio
che possa aiutare a definire quando la differenza
tra l’importo dovuto e quello pagato possa esse-
re considerato di “entità lieve”, precisa, tuttavia
che “
occorre, in definitiva, salvaguardare i com-
portamenti dai quali traspaia con evidenza l’in-
tenzione del contribuente di utilizzare corret-
tamente i predetti istituti
.
Si ritiene, infatti, che
in tali ipotesi sussista l’interesse comune delle
parti ad addivenire alla definizione, in osser-
vanza dei principi di economicità, efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa e, nello
specifico, dell’attività di accertamento. L’Uffi-
cio potrà pertanto ritenere validamente perfe-
zionata la definizione effettuata attraverso il
versamento di un ammontare leggermente infe-
riore a quello dovuto, a titolo di definizione
della pretesa tributaria, e successivamente in-
tegrato dal contribuente
”.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate tratta anche il
caso dell’accertamento con adesione. In partico-
lare, è stato chiarito che, qualora il contribuente
effettui, a causa di un errore materiale o di calco-
lo, un carente versamento delle somme dovute
per il perfezionamento dell’accertamento con ade-
sione, restano valide le indicazioni fornite dalla
Direzione Centrale Accertamento con la Circola-
re n. 65/E del 28 giugno 2001, nello specifico
laddove viene chiarito che in presenza di ano-
malie di minore entità, l’Ufficio può valutare il
permanere o meno del concreto ed attuale inte-
resse pubblico al perfezionamento dell’adesio-
ne e quindi alla produzione degli effetti giuri-
dici dell’atto sottoscritto
”.
In particolare, ricordiamo che la suddetta Circo-
lare 65/E ha chiarito che sussiste sempre il requi-
sito dell’interesse pubblico al perfezionamento:
nel caso di accertamento notificato e non
impugnato dal contribuente, per il quale al momen-
to del riscontro residuano i termini d’impugnativa,
al fine di evitare un prevedibile procedimento di
contenzioso in relazione ad un avviso di accerta-
mento i cui elementi costitutivi sono già stati og-
getto di diversa valutazione da parte dello stesso
ufficio in sede di atto di adesione;
nel caso di procedimento di adesione in-
nescato su iniziativa dell’ufficio, ai sensi dell’art.
5 ovvero dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/
1997, al fine di evitare dispersione di attività am-
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Errati versamenti da parte dei contribuenti
ministrativa e aggravio del generale procedimen-
to di accertamento: l’ufficio dovrebbe infatti pro-
cedere alla notifica di un avviso di accertamento
coerente con le determinazioni assunte in sede di
sottoscrizione dell’atto di adesione e quindi con
esiti contabili sostanzialmente invariati rispetto a
quelli già oggetto di adesione, con l’unica conse-
guenza, pregiudizievole per l’Erario, della relativa
riscossione posticipata nel tempo. In tali casi, chia-
risce ancora la Circolare del 2001, “
il contribuen-
te sarà pertanto con immediatezza invitato:
– a perfezionare l’adesione in relazione agli aspetti
di riscontrata carenza, entro un breve termine ap-
positamente assegnato dall’ufficio, tenendo de-
bito conto dell’eventuale imminente decadenza
dell’azione accertatrice; il nuovo termine asse-
gnato dall’ufficio ai fini del perfezionamento del-
l’adesione non può comunque essere superiore
ai venti giorni previsti dall’art. 8, comma 1, del D.
Lgs. n. 218 del 1997;
– in caso di omesso, tardivo, insufficiente versa-
mento delle imposte dovute, alla corresponsione
degli interessi legali, calcolati per dietimi a de-
correre dal primo giorno successivo alla origi-
naria scadenza del termine di cui al citato
comma 1 dell’art. 8"
.
C
he strana cosa, i principi contabili. Sia quelli nazionali che
gli IAS. Si tratta di una costruzione che negli anni è venuta
a raggiungere dimensioni notevoli, quasi esagerate; si con-
tano migliaia di pagine, con indagini minuziose e innume-
revoli approfondimenti specifici.
Eppure, tanta precisione, tanto rigore sono talvolta abbandonati per
esigenze “cosmetiche”. I principi contabili consentono infatti, in cer-
ti casi, di non rappresentare la realtà inmodo corretto e veritiero.
Ci riferiamo, in particolare, alla questione della valutazione dei titoli.
Titoli che inpresenzadi svalutazioni brusche, epperciòanchemomenta-
nee, se ed inquantodestinati ad essere inseriti
nel circolante, possono non essere oggetto di
alcuna svalutazione e rimanere iscritti in bi-
lancio al costo.
La questione è che così la voce titoli non è più
rappresentativadi alcunché, neibilancidiban-
che ed imprese, e questo almeno dal 2008.
Appuntoda tale anno si possono (non si devo-
no) non svalutare i titoli in portafoglio, al-
l’unica condizione che la perdita di valore
registrata sui titoli e sulle partecipazioni del
circolante non abbia carattere durevole. Si
gioca un po’ con le parole, e si prevede uno
specifico riferimento temporale: durevole.
L’aggettivazione è non meglio specificata, e
questo pare non aver creato problema alcu-
no, almeno per il momento. Ci viene inmen-
te, un po’ perché ce ne occupiamo da molti anni, la questione della
stessa aggettivazione utilizzata nella revocatoria delle rimesse ban-
carie. In quel caso la riduzione del debito deve essere anche durevole,
per essere revocabile e sul termine ci si è sbizzarriti. Non è invece
successo nulla relativamente al bilancio, su questo particolare aspetto.
La norma (art. 15, comma 13 del D.L. n. 185/2008 conv. L. n. 2/2009),
originariamente introdotta per il solo esercizio 2008, è stata succes-
sivamente estesa agli esercizi 2009, 2010 e 2011 e da ultimo, con il
D.M. 18 dicembre 2012, anche all’esercizio 2012.
Questi interventi di proroga, e da ultimo, anche il D.M. 18 dicembre
2012, hannomotivato tale possibilità “considerato il permanere della
situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati
finanziari”. Il decretodicepropriocosì.Apparepacificoche,mentreper
i titoli acquisiti nell’esercizio 2012 si potrebbe eventualmente sostenere
il carattere non durevole della perdita, analoghe considerazioni paiono
difficilmente sostenibili o, perdirla tutta, assolutamente insostenibili per
titoli, ad esempio, già in portafoglio nell’esercizio 2008 (primo eserci-
I titoli in bilancio? Questione di fantasia
zio di applicazione della deroga) o anche nei successivi.
Si tratta di un particolare aspetto che non dovrebbe essere sottovalu-
tato né dagli amministratori, che secondo il documento interpretativo
OIC3, sono chiamati ad indicare nellaNota integrativa lemotivazioni
in base alle quali la perdita di valore del titolo non è stata considerata
durevole, né dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Di
fatto, è emerso come il D.M. continui ad essere utilizzato come un
comodo lasciapassare: viene concessa questa opzione, e l’opzione va
accoltapermascherareproblemi durevoli, con incidenzasul reddito, sen-
zaporsi tanti perché. E la vera ragione è perché fa comodomascherare,
sotto il tappeto, lapolvere enei bilanci le svalu-
tazioni non fatte.
Fino a qui per le imprese soggette ai Princi-
pi Contabili Nazionali; e per i soggetti IAS?
Eccoallorache ilRegolamentodellaCommis-
sione europea del 15 ottobre 2008 n. 1004/
2008/CEha tra l’altroprevistoquanto segue:
- “in circostanze rare” (come la turbolenza
finanziaria dal 2008) è consentita la
riclassificazione di determinati strumenti fi-
nanziari dalla categoria “posseduti per la
negoziazione” alla categoria del circolante;
- il
fair value
dell’attività finanziaria alla data
di trasferimento da una classe all’altra coin-
cide con il costo.
L’informativada fornire inNota integrativa è
peraltromolto dettagliata. Sono state così ef-
fettuate delle forzature all’impianto iniziale dello IAS 39 (possibilità
di spostare un titolo all’interno di comparti, applicazione del
fair value
non del giorno dello spostamento ma del 1° luglio 2008), la cui strut-
tura di base, però, rimane invariata. Certamente si tratta di una possi-
bilità e non di un obbligo concessa ai soggetti IAS, i quali devono
comunque fornire adeguata informativa inNota integrativa.
Indefinitiva, quindi, nei bilanci troviamobenpoca, pernondirenessuna,
rappresentazionedella realtà, equestoproprioper legge, che ciòappun-
toconsente.Ci dobbiamoaccontentare. Iproblemi ci sono,ma tutti fanno
finta che non ci siano. E’ una soluzione di comodo che tra l’altro favori-
sce anche l’Amministrazione Finanziaria con imponibili più elevati, e
con una maggiore imposizione fiscale che invero danneggia i soci.
Certo è che così si stravolgono tutti i principi di base;ma si trattadi una
deroga per legge, e di fronte alla legge non si discute. Al momento.
GiuseppeRebecca
Ordine di Vicenza
g.rebecca@studiorebecca.it
carlo.nicolo.drigo@gmail.com