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NUMERO 215 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2013
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NORME E TRIBUTI
SAVERIO BARTOLI
Avvocato in Firenze
IL COMMERCIALISTA VENETO
A proposito di trust interno
Alcuni consigli pratici
1. Premessa
Sin dall’entrata in vigore in Italia della Convenzione de
L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts
e sul loro riconoscimento (d’ora in avanti, per brevità:
la Convenzione), la gran parte degli studi dottrinali e
degli interventi giurisprudenziali in tema di trust inter-
no
1
si è occupata essenzialmente di due temi:
l’ammissibilità o meno di tale istituto
2
e l’ammissibilità
o meno della sua pubblicità ai fini dell’opponibilità ai
terzi
3
. Non sono mancati, naturalmente, anche inter-
venti sul tema dell’esigenza del rispetto, da parte di un
trust interno, delle norme imperative del foro
4
, ma
l’impressione è che in tale contesto vi siano ancora
molte questioni da affrontare, o comunque da appro-
fondire, anche perché il numero crescente delle deci-
sioni favorevoli all’ammissibilità del trust interno
5
ed
il diffondersi sia di opere che rischiano di dare al letto-
re la (fallace) impressione che i profili civilistici del
trust interno siano ormai tutti pacifici ed indiscussi
6
,
sia di veri e propri formulari
7
, hanno causato fra gli
operatori del diritto una vera e propria “
corsa
” al
trust, la quale non sempre appare improntata a quei
criteri di avvedutezza e prudenza cui dovrebbe atte-
nersi l’attività professionale.
Appare al riguardo opportuno evidenziare la pericolosi-
tà del seguente sillogismo, cui troppo spesso l’operatore
appare affidarsi prima di decidere se utilizzare o meno,
nel contesto di un trust interno, una certa clausola:
a) in base alla Convenzione, il trust interno è regolato
dalla legge straniera prescelta;
b) tale legge regolatrice straniera ammette la clausola
che, nel caso di specie, si vorrebbe inserire nell’atto
istitutivo di un trust interno;
c) la clausola in questione è pertanto da considerarsi
ammissibile anche nell’atto istitutivo di un trust interno.
Un siffatto ragionamento appare, invece, dover essere
accuratamente evitato, in quanto mostra di non tenere
in alcun conto le norme imperative del foro.
Con riferimento ad un trust interno, pertanto, il corretto
percorsoargomentativoparrebbe, invece, essere il seguente:
a) in base alla Convenzione, il trust interno è regolato
dalla legge straniera prescelta;
b) tale legge regolatrice straniera ammette la clausola
che, nel caso di specie, si vorrebbe inserire nell’atto
istitutivo di un trust interno;
c) la clausola in questione confligge o meno con norme
imperative dell’ordinamento giuridico italiano ?
d) la clausola in questione è da considerarsi ammissibi-
le anche nell’atto istitutivo di un trust interno solo se
si sia data risposta negativa al quesito sub c).
La situazione, già di per sé complessa, è stata ulterior-
mente complicata dall’avvento dell’art.2645 ter cc,
dedicato all’atto di destinazione
8
.
La norma, pensata da un forse troppo frettoloso Legi-
slatore per tentare di fare “
terra bruciata
” intorno al
trust interno (istituto quest’ultimo per il cui utilizzo –
com’è noto – ad oggi occorre far ricorso ad una legge
straniera), offrendo agli operatori uno strumento di
protezione patrimoniale a causa variabile interamente
regolato dal diritto italiano, ha finito in realtà per
creare più problemi di quelli che intendeva risolve-
re
9
, inducendo autorevole dottrina
10
a teorizzare,
quale ulteriore alternativa al trust interno interamente
regolata dal diritto italiano, l’ammissibilità di un “
con-
tratto di affidamento fiduciario
” della cui necessità,
francamente, non si sentiva troppo il bisogno.
Quelli che seguono, pertanto, sono alcuni modestissi-
mi consigli pratici, tesi semplicemente a contenere il
rischio di coinvolgere il cliente (e di conseguenza se
stessi…) in situazioni problematiche.
2. Alcune situazioni da evitare
Non è infrequente che il cliente si rivolga al professio-
nista per l’istituzione di un trust quando ormai è trop-
1
Visto il tenore dell’art. 13 della Convenzione, per “
trust interno
” si intende il trust che è fonte di un rapporto giuridico i cui “
elementi significativi
” (per tali dovendosi intendere
sia - com’è pacifico - il luogo in cui i beni sono ubicati e quello in cui lo scopo del trust deve essere perseguito, sia – come parrebbe affermare la tesi prevalente - la cittadinanza e
residenza del disponente e dei beneficiari: sulla questione v.
amplius
L. CONTALDI,
Il trust nel diritto internazionale privato italiano
, Milano, 2001, 156 ss.; S. BARTOLI,
Il trust
,
Milano 2001, 599 ss.) sono localizzati all’interno del nostro ordinamento ed i cui unici elementi di internazionalità sono quindi costituiti: a) indefettibilmente, dalla legge regolatrice
del trust (essendo quest’ultima – per definizione – una legge straniera); b) eventualmente, anche dal luogo di amministrazione del trust e da quello di residenza abituale del trustee.
2
Detto tema presuppone l’analisi della portata dell’art. 13 della Convenzione. Fra i più estesi contributi dottrinali sulla questione cfr., per la tesi dominante favorevole ai trusts
interni, M. LUPOI,
Trusts
, Milano, 2001, spec. 533 ss.; S. BARTOLI,
Il trust
,cit., spec. 597 ss.; L.F. RISSO-D. MURITANO,
Il trust: diritto interno e Convenzione de L’Aja.
Ruolo e responsabilità del notaio
, in Trusts e attività fiduciarie (d’ora in avanti, per brevità: Trusts), 2006, 459; S.M. CARBONE,
Trust interno e legge straniera
, in Trusts,
2003, 333; ID.,
Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell’Aja del 1985
, in Trusts, 2000, 145; R.
LUZZATTO,
Legge applicabile e riconoscimento di trusts secondo la Convenzione dell’Aja
, in Trusts, 2000, 7; S. BUTTÀ,
Effetti diretti della Convenzione dell’Aja
nell’ordinamento italiano
, in Trusts, 2000, 551; per la tesi contraria cfr. invece G. BROGGINI,
Trust e fiducia nel diritto internazionale privato
, in Eur. dir. priv., 1998, 411 ss.;
C. CASTRONOVO,
Trust e diritto civile italiano
, in VN, 1998, 1323 ss.; ID.,
Il trust e sostiene Lupoi
, in Eur. dir. priv., 1998, 448 ss.; L. CONTALDI,
Il trust
, cit., 123 ss.; F.
GAZZONI,
In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato
(lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle), in RN, 2001, 1247; ID.,
Tentativo dell’impossibile
(osservazioni di un giurista “non vivente” su trust e trascrizione), in RN, 2001,11; ID.,
Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust
, in RN, 2002, 1107. Quanto
alla giurisprudenza, anch’essa è in genere favorevole all’istituto (poiché l’elenco di tali pronunzie favorevoli è ormai nutritissimo, ci si limita a rinviare a quella che costituisce
la “summa” di tale orientamento: cfr Trib. Bologna 1.10.2003, in Trusts, 2004, 67; il numero delle pronunzie contrarie, invece, è più o meno pari a quello delle dita di una mano:
cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.) 14.7.1999, in Trusts, 2000, 51; Trib. Belluno (decr.) 25.9.2002, in Trusts, 2003, 255; Trib. Napoli (decr.) 1.10.2003, in Trusts, 2004,
74; Trib. Velletri 29.6.2005, in Trusts, 2005, 577. E’ un fatto, però, che ad oggi la nostra Cassazione civile non si è pronunziata sull’argomento.
3
Detto tema presuppone l’analisi dell’art. 12 della Convenzione. Per la dominante tesi favorevole alla pubblicità dei trusts interni cfr. in dottrina A. GAMBARO,
Un argomento
a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell’Aja
, in RDC, 2002, II, 919; ID.,
Noterella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del
trustee ai sensi della XV Convenzione dell’Aja
, in RDC, 2002, II, 257; F. STEIDL,
Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee
– I, in Trusts, 2002, 350; ID.,
Trasferimento a trustee e vincolo del trust
, in Trusts, 2004, 317; M.L. CENNI,
Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee
– II, in Trusts, 2002, 355; EAD.,
Acquisto
immobiliare e duplice formalità
, in Trusts, 2002, 305; G. GALLIZIA,
Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee
– III, in Trusts, 2002, 362; ID.,
Trattamento
tributario dell’atto dispositivo di un trust di beni immobili
, in Trusts, 2001, 148; per la tesi contraria cfr. invece, per tutti, F. GAZZONI,
Tentativo dell’impossibile
, cit.; ID.,
In Italia tutto è permesso
, cit.; ID.,
Il cammello, il leone
, cit. Quanto alla giurisprudenza, anch’essa in generale favorevole alla pubblicità dei trusts interni, cfr., per la tesi positiva,
con riguardo alla trascrizione, Trib. Chieti (ord.) 10.3.2000, in Trusts, 2000, 372; Trib. Bologna (decr.) 18.4.2000, in Trusts, 2000, 372-374; Trib. Pisa (decr.) 22.12.2001, in
Trusts, 2002, 241 nonché RN, 2002, 188; Trib. Milano (decr.) 29.10.2002, in Trusts, 2003, 270; Trib. Verona (decr.) 8.1.2003, in Trusts, 2003, 409; Trib. Napoli (decr.)
16.6.2005, in Trusts, 2006, 249; Trib. Parma (decr.) 21.10.2003, in Trusts, 2004, 73; con riguardo all’intavolazione nei libri fondiari, Trib. Trento-Sez. dist. Cavalese (decr.)
in 20.7.2004, Trusts, 2004, 573; Trib. Trento-Sez. dist. Cles (decr.) 7.4.2005, in Trusts, 2005, 406; Trib. Trento-Sez. dist. Cles, Giudice Tavolare (decr.) 25.1.2006, in Trusts,
2006, 419; Trib. Trieste (decr.) 23.9.2005, in Trusts, 2006, 83 e Corr. mer., 2005, 1277; Trib. Bolzano – Sez. dist. Bressanone, Giudice Tavolare (decr.) 16.8.2006, in Trusts,
2007, 60; con riguardo all’iscrizione nel registro delle imprese, Trib. Bologna (decr.) 16.6.2003, in Trusts, 2003, 580; per la tesi contraria cfr. invece, con riguardo alla
trascrizione, Trib. Belluno (decr.) 25.9.2002, in Trusts, 2003, 255; App. Napoli (decr.) 27.5.2004, in Trusts, 2004, 570; Trib. Napoli (decr.) 1.10.2003, in Trusts, 2004, 74;
con riguardo all’iscrizione nel registro delle imprese, Trib. S.Maria Capua Vetere (decr.) 14.7.1999, in Trusts, 2000, 51.
4
Esigenza che, oltre ad essere desumibile dal sistema, è altresì sancita dall’art. 15, paragrafo primo, della Convenzione.
5
Cfr la precedente nota 2.
6
Trattasi di opere per molti aspetti notevoli, il cui non secondario limite è però rappresentato – appunto – dalla mancanza, quanto meno, di un apparato di note volto a chiarire
al lettore (menzionando anche opinioni diverse da quelle dell’autore…; sul punto cfr anche la successiva nota 46) che molti dei principi ivi esposti sono tutt’altro che pacifici:
cfr M.LUPOI,
L’atto istitutivo di trust
. Con formulario e CD-ROM, Milano 2005; Id.,
Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario
, con formulario, Milano 2010;
Id.
Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari
, Padova 2010. Con riguardo al titolo di quest’ultimo libro, appare altresì utile evidenziare come il termine
“Istituzioni” sia tradizionalmente volto a designare un’opera contenente gli elementi fondamentali di una scienza: nel caso della scienza giuridica cfr, ad esempio, le Institutiones
di GAIO e quelle di GIUSTINIANO, nonché A.TRABUCCHI,
Istituzioni di diritto civile
, Padova, noto manuale universitario.
7
Cfr. G. PETRELLI,
Formulario notarile commentato
, vol. III, t. I, Milano, 2003, 897 ss.; M. LUPOI,
L’atto istitutivo di trust
, cit..; Id.,
Atti istitutivi di trust e contratti di
affidamento fiduciario
cit.
8
Tale norma dispone che “
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni
o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad
altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione
di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo
”.
9
In estrema sintesi, non è chiaro ad esempio se oggetto del negozio possano essere anche beni diversi da quelli (immobili e mobili registrati) da essa menzionati, se sia ammissibile un atto
di destinazione testamentario, se sia ammissibile il trasferimento dei beni vincolati ad un terzo gestore (così come normalmente accade nel trust), se si possano prevedere beneficiari finali
(cioè soggetti ai quali, così come normalmente accade nel trust, i beni vincolati saranno attribuiti una volta che il vincolo sarà cessato) e se la meritevolezza degli interessi da realizzare
cui la norma fa riferimento vada intesa come mera liceità dei medesimi ovvero richieda un
quid pluris
rispetto ad essa (
quid pluris
sulle cui connotazioni non vi è, fra l’altro, uniformità
di vedute…). Su questi temi mi permetto di rinviare a S.BARTOLI,
Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone
, Milano 2011, 21 ss., con ampia bibliografia.
(La nota 10 è nella pagina seguente)
SEGUE A PAGINA 14