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NUMERO 215 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
L'Agenzia delle Entrate alla verifica
dei requisiti per l'agevolazione ambientale
L
art. 6, co. 13-19 L. 388/2000 (Legge Fi-
nanziaria 2001) in tema di detassazione
degli investi-menti volti alla salvaguar-
dia ambientale ha previsto la possibilità
di ottenere la detassazione di una quota di reddi-
to d’impresa corrispondente ai sovracosti relati-
vi agli investimenti (non obbligatori per legge) in
beni strumentali materiali di salvaguardia ambien-
tale. Le imprese beneficiarie sono quelle di pic-
cola/media dimensione in regime contabile
ordinario. Purtroppo l’agevolazione è stata
soppressa dal D.L. 83/2012, a valere per gli
investimenti effettuati successivamente al
26 giugno 2012, ma la sua attualità persiste
sia per la presenza di periodi d’imposta
accertabili alla data odierna, che per l’of-
fensiva scatenata dall’Agenzia delle Entra-
te sulla corretta applicazione della discipli-
na. L’approccio dell’Amministrazione Fi-
nanziaria al momento della verifica si è di-
mostrato sempre molto rigido e questo
aspetto operativo, unito alla scarsissima
giurisprudenza finora formatasi (peraltro re-
lativa al solo primo grado di merito) e alla
prassi circoscritta ad alcune specifiche
fattispecie, sta provocando irragionevoli
recuperi e inutili contenziosi.
Vediamo i presupposti applicativi della nor-
ma. L’agevolazione è di tipo automatico, in
quanto non soggetta a preventiva richie-
sta, e spetta alle PMI che esercitano l’atti-
vità in regime di contabilità ordinaria. Il pre-
supposto oggettivo è l’acquisto (anche tra-
mite leasing) di beni strumentali materiali,
di cui all’art. 2424, primo comma, lettera b),
n. II del Codice Civile, finalizzati alla pre-
venzione, riduzione o riparazione dei danni
causati all’ambiente derivanti dallo svolgi-
mento dell’attività di impresa.
Da un punto di vista operativo il soggetto potrà
operare una variazione in diminuzione, in sede di
dichiarazione dei redditi, per un importo pari al
maggior costo sostenuto, rispetto a beni simili ma
non eco-compatibili, per l’effettuazione degli in-
vestimenti, il tutto depurato dei benefici attesi dal-
l’operazione. L’agevolazione non ha rilevanza ai
fini IRAP e comunque l’investimento partecipa al
conto economico tramite il processo di ammorta-
mento.
I controlli fiscali hanno solitamente ad oggetto,
oltre alla corretta determinazione del
quantum
agevolabile, cosa questa non sempre facile, la
corretta applicazione della procedura formale, la
quale, occorre dirlo da subito, per l’Ufficio assu-
me natura decadenziale, mentre la legge istitutiva
del beneficio nulla dice a tale riguardo. Le forma-
lità sono le seguenti: (i) l’indicazione
nel bilancio
di esercizio dei beni strumentali materiali deri-
vanti dall’investimento ambientale in maniera se-
parata dagli altri cespiti (l’art. 6, comma 16, della
L. 388/2000 precisa infatti che: “le imprese sono
tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio
gli investimenti ambientali realizzati”); (ii) l’invio
di una apposita comunicazione al Ministero del-
lo Sviluppo Economico, entro 30 giorni dall’ap-
provazione del bilancio relativo al periodo d’im-
posta nel quale sono stati effettuati gli investi-
menti agevolati.
Un ulteriore aspetto che non sfugge mai ai
verificatori è il rispetto del divieto di cumulo tra il
NORME E TRIBUTI
MICHELE SONDA
Ordine di Bassano del Grappa
beneficio in commento e la tariffa incentivante,
nel caso di investimenti volti alla produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili. Sul punto si
è formata una confusione terribile, anche per l’as-
senza di pronunciamenti ministeriali. Solo in una
occasione il Ministero dello Sviluppo Economi-
co ha comunicato che l’art. 19 del D.M. 5/7/2012
(V conto energia) in via di interpretazione auten-
tica dispone che solamente la tariffa incentivan-
te del II conto energia è cumulabile con il benefi-
cio fiscale per gli investimenti ambientali.
Più in dettaglio occorre precisare che il citato art.
19 recita:
“L’art. 9, comma 1, primo periodo, del
decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, si intende nel senso che il limite di
cumulabilità ivi previsto si applica anche alla
detassazione per investimenti di cui all’art. 6,
commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388…”.
L’art. 9 del D.M. del 19/2/2007 a sua
volta precisa che:
“Le tariffe incentivanti di cui
all’art. 6 e il premio di cui all’art. 7 non sono
applicabili all’elettricità prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione siano o sia-
no stati concessi incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in
conto capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20%
del costo dell’investimento.”
In definitiva, per il II conto energia è ammessa la
cumulabilità tra tariffa incentivante e beneficio
fiscale per gli investimenti ambientali, ma questo
non deve superare il 20% del costo dell’investi-
mento.
UNA QUESTIONE SPINOSA, che ha visto so-
vente contrapposti Amministrazione Finanziaria e
gli investitori soprattutto nelle tecnologie
fotovoltaiche, è quella relativa alla applicabilità
del beneficio non solo ai soggetti che utilizzano
la nuova tecnologia a vantaggio dei propri pro-
cessi produttivi, ma anche a coloro che investo-
no per immettere “in rete” (per esempio nel caso
del fotovoltaico) l’energia elettrica prodotta. Se-
condo gli uffici solo i primi possono essere og-
getto di agevolazione in quanto l’ener-
gia “pulita” viene utilizzata per l’attività
dell’azienda, mentre i secondi, sempre
secondo l’Amministrazione Finanziaria,
effettuano solo una operazione di tipo
speculativo senza alcun effettivo bene-
ficio, in termini di minore impatto ambien-
tale, sui propri processi. La questione è
stata sottoposta, tramite interpello, alla
D.R.E delle Marche la quale si è espres-
sa positivamente per l’interpellante. Si
trattava di una società produttrice di
energia elettrica da fonte solare, la quale
aveva acquistato e installato un impian-
to fotovoltaico di notevole potenza. Essa
chiedeva all’Amministrazione Finanzia-
ria se l’investimento potesse essere con-
siderato tra quelli ammessi ai benefici di
cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della leg-
ge 388/2000. L’Agenzia delle Entrate,
dopo aver interpellato il Ministero dello
Sviluppo Economico, si espresse nel
senso di ritenere che un impianto
fotovoltaico del genere fosse riconduci-
bile agli investimenti ambientali
agevolabili. In quella sede venne citata
infatti la nota n. 0018485 del 15 settem-
bre 2011, nella quale fu chiarito che: “..
si
concorda di ritenere che gli impianti
fotovoltaici, che consentono all’impresa di pro-
durre energia elettrica da fonte rinnovabile per
il funzionamento dell’impresa stessa, rientrano
nel novero degli investimenti ambientali in
quanto consentono di sfruttare l’energia sola-
re, contribuendo alla protezione dell’ambien-
te, allo sviluppo sostenibile e alla riduzione
delle emissioni di CO2 rispetto all’uso di ener-
gia da fonte tradizionale. Come tali detti inve-
stimenti ricadono quindi nell’ambito
applicativo dell’art. 6 commi da 13 a 19 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388"
.
Tra la poca giurisprudenza esistente relativa al-
l’applicazione delle normativa in questione tro-
viamo la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Treviso n. 7/5/13 del 10/1/2013. In
quella sede venne precisato che una società im-
mobiliare, la quale nel 2006 aveva posto in essere
un investimento di carattere ambientale consi-
stente nella realizzazione di un impianto
fotovoltaico, può beneficiare dell’agevolazione
fiscale. Si precisa che l’agenzia delle Entrate non
aveva eccepito l’inesistenza dei requisiti sogget-
tivi, e tra questi quello relativo alla mancata
valenza dell’impianto nei processi produttivi (nel-
la fattispecie inesistenti), quanto il metodo di
determinazione della parte di investimento com-
putata ai fini della detassazione. Si noti che il
contribuente era una società “senza impresa” in
quanto la produzione elettrica dell’investimento
fotovoltaico era quasi completamente ceduta alla
rete.