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NUMERO 213 - MAGGIO / GIUGNO 2013
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SILVIA DECARLI
Ordine di Trento e Rovereto
IL COMMERCIALISTA VENETO
L'INTERVISTA - Ernesto Ugo Savona
La IV Direttiva antiriciclaggio e i professionisti
SPECIALE ANTIRICICLAGGIO / 1
È professore ordinario
di Criminologia
all'Università Cattolica del S. Cuore di
Milano e direttore di
Transcrime
, il Cen-
tro Inter-universitario di ricerca sulla cri-
minalità transnazionale dell'Università
di Trento e dell'Università Cattolica di
Milano. Precedentemente ha insegnato
nelle Università di Trento (Giurispru-
denza, 1986-2002) e Roma "La Sapien-
za" (Scienze Statistiche e Sociali, 1971-
1986).
Ad oggi è uno degli esperti che la Com-
missione Europea ha designato nel Co-
mitato per l'analisi dei bisogni di stati-
stiche criminali in Europa.
Nel giugno 2011 è stato nominato Pre-
sidente del
Global Agenda Council on
Organized Crime del World
Economic Forum
per il periodo 2011-
2012. Dal 1996 al 2000 è stato eletto
nel
Comitato Criminologico del Con-
siglio d'Europa a Strasburgo
, ed è uno
dei cinque "eminenti" accademici euro-
pei che l'Unione Europea ha chiamato
nel 1998 per sviluppare un programma
CHI È
Ernesto Savona
di ricerche sulla criminalità in Europa e
sui mezzi per contrastarla. E' stato con-
sulente delle Nazioni Unite e di diversi
paesi e dal 1990 al 1994 ha diretto un
progetto sulla criminalità internazionale
presso il
National Institute of Justice
di Washington D.C
., Istituto di ricer-
ca del Governo americano. Nel settem-
bre 2003 è stato eletto
Presidente del-
la European Society of Criminology
.
Dal 2003 ad oggi è Direttore della Rivi-
sta scientifica
European Journal on
Criminal Policy and Research
, pub-
blicata da Springer.
SEGUE A PAGINA 4
Professor Savona, innanzitutto un sentito grazie per la Sua disponibilità,
anche a nome del Direttore e del Comitato di Redazione de
Il Commercia-
lista Veneto
. Nella Sua lunga e prestigiosa carriera di studioso dei feno-
meni criminali in Italia, inEuropa e nel mondo, Lei si è a lungo ed appro-
fonditamente dedicato alla criminalità economica e in particolare al
riciclaggio di denaro nei suoi vari aspetti. Da qui, imprescindibilmente, la
lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività economiche illecite
per impedirne la re-immissione nel circuito dell’economia lecita.
– Prof. Savona, per prima cosa Le chiedo qual è il livello di applicazione
dell’attuale normativa antiriciclaggio in Italia, per poi riuscire ad indivi-
duare quali sono lemotivazioni che hanno spinto l’Unione europea a voler
modificare la Terza Direttiva antiriciclaggio e proporne una Quarta.
L’Unione Europea ha commissionato nel 2010 uno studio sull’applicazione
della Terza Direttiva antiriciclaggio negli Stati Membri. In particolare, lo
studio era volto a verificare l’implementazione delle clausole della Direttiva
stessa. I risultati sono stati assolutamente discordanti. In certi Paesi i com-
mercialisti e gli avvocati riportavano le transazioni sospette, in altri Paesi il
dato era zero, in altri Paesi ancora non avevano costituito dei meccanismi
per il
reporting
, ecc. Il risultato è stato assolutamente contradditorio.
Poi è intervenuto il FATF
1
che ha emanato delle nuove raccomandazioni
supplementari sul tema, precisando ulteriormente alcuni aspetti delle 40
raccomandazioni, che sono dunque diventate più di 40. E a quel punto l’UE
ha proposto l’emanazione di una Quarta Direttiva anti-riciclaggio, che tie-
ne conto proprio delle nuove raccomandazioni che la FATF ha emanato.
Tra queste, in particolare, un sistema di valutazione del rischio. La cosa più
importante, perché mentre il problema di valutazione del rischio appariva e
non appariva nelle precedenti Direttive, ora le strutture che si occupano di
trattare denaro, sia a livello bancario, che finanziario e non finanziario,
sono chiamate a fare delle valutazioni di rischio. Questa valutazione di
rischio dovrà essere fatta con modelli, in modo più preciso. La disposizione
fondamentalmente è questa.
–Tra le novità più rilevanti che saranno introdotte dallaQuartaDirettiva,
si parla dell’inserimento del reato di evasione fiscale quale reato presup-
posto del riciclaggio. Vorrei capire innanzitutto la necessità e l’opportu-
nità di questo inserimento, e quindi come questo si collega con lamancan-
za – nel nostro ordinamento giuridico – del reato di autoriciclaggio.
L’argomento è questo. Molti di coloro che venivano accusati di riciclaggio
dicevano “
ho evaso le tasse
” oppure rispondevano “
guardi che si tratta
di un’evasione fiscale
”. Era un
escamotage
con cui alcuni, quando veni-
vano presi, aggiravano l’ostacolo di sostenere un’accusa di riciclaggio di
denaro. A quel punto, autoaccusandosi di evasione fiscale, veniva meno il
riciclaggio per mancanza del reato presupposto, e sembrava che la cosa si
chiudesse lì. Date queste premesse, il problema ora è: come inserire l’eva-
sione fiscale come reato presupposto nella normativa antiriciclaggio? In-
fatti, allo stato attuale, in cui nel nostro ordinamento penale non è previsto
il reato di autoriciclaggio, diventa complicato poter inserire il reato di eva-
sione fiscale tra i reati presupposto. [Dobbiamo ricordare infatti che per
riciclaggio di denaro, ai sensi dell’art. 648 bis c.p., si intende il reato com-
messo da chiunque
«fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa»
. (ndr)] Quindi, se
non c’è il reato di autoriciclaggio, l’evasione fiscale resta un reato sogget-
tivo. La previsione del reato di autoriciclaggio serve a togliere questa de-
formazione. Se ne parla tanto e dovrà essere inserito prima o poi, colmando
così questa lacuna.
–Altro tema della proposta di QuartaDirettiva è quello dell’identificazio-
ne del titolare (o beneficiario) effettivo delle persone giuridiche (società,
fondazioni, associazioni,
trust
, ecc.).
Il principio di base è giusto: sapere chi è il
beneficial owner
2
. È una vecchia
issue
, fondamentale, ma o la fai bene o non serve a nulla. Infatti, per anni e
anni noi sapevamo chi era il
beneficial owner
; poi ci siamo accorti che il
beneficial owner
era - alla fine - una società che aveva incorporato un’altra
società che ne aveva incorporato un’altra ancora oppure trovavi a capo di
una società una vecchietta di 80 anni, e non sapevi mai chi c’era dietro
effettivamente. E allora abbiamo cominciato a parlare di
“real”
beneficial
owner
3
. Il fulcro del problema è dunque riuscire ad andare al di là di quello
che appare, è avere, e trovare, il
“real” beneficial owner
, il vero proprieta-
rio, il titolare effettivo, reale. Il come è la cosa più complicata, soprattutto
quanto costa e chi deve pagare. Queste sono le domande fondamentali.
– La domanda èmolto diretta: perché questo obbligo viene posto a carico
degli intermediari, e quindi anche dei professionisti, e non a carico del
1
Financial Action Task Force
, altrimenti conosciuto come GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale).
2
Beneficial owner
, letteralmente: beneficiario, ovvero il titolare della partecipazione societaria di maggioranza.
3
Real beneficial owner
, letteralmente: beneficiario effettivo/reale, ovvero il titolare effettivo della partecipazione societaria, che si distingue dal titolare nominativo che
potrebbe essere un prestanome, una “testa di legno”.