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NUMERO 213 - MAGGIO / GIUGNO 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
ATTUALITÀ
P
rendendo spunto
da un’istanza di in-
terpello presentata da una Società in-
dustriale in merito alla deducibilità e
detraibilità delle spese sostenute per l’acqui-
sto di un’imbarcazione da utilizzarsi per con-
durre studi, ricerche e sperimentazioni su si-
stemi per la sicurezza nautica, e finalizzati allo
sviluppo di prodotti da produrre e
commercializzare, si vuole verificare quale ruolo
abbia oggi l’Amministrazione Finanziaria nello svi-
luppo economico del Paese e quali possibilità e
potenzialità abbia, al contrario di quanto si con-
stata nella realtà dei fatti, la politica fiscale per il
rilancio della crescita e dello sviluppo.
Fatto
La Società * * * s.r.l. (di seguito, la Società) si occupa della produzione e
del commercio di sistemi per la sicurezza, prevalentemente destinati al set-
tore edilizio. Alla Società è pervenuta dal mercato nautico una richiesta di
studio e produzione di nuovi sistemi di sicurezza, pertanto la Società inten-
derebbe introdursi nel mercato nautico sviluppando una linea di prodotti
destinati alla sicurezza in tale settore. Per intraprendere detta attività, si
rende necessario investire anzitutto in ricerca e sviluppo (studiare, speri-
mentare e testare) di sistemi per la sicurezza nello specifico settore nautico.
L’intento sarebbe quindi quello di acquistare un’imbarcazione da utilizzare
come laboratorio di prova per la sperimentazione di prodotti per la sicurez-
za nautica, da porre successivamente in commercio. L’imbarcazione risulta
pertanto indispensabile per poter sviluppare detti sistemi di sicurezza da
produrre e quindi commercializzare.
Dal punto di vista fiscale, il contribuente ritiene - considerato che l’imbarcazio-
ne risulterebbe essere bene ad uso esclusivamente strumentale - che possano
essere dedotti, ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP), tutti i costi relativi alle
quote di ammortamento dell’imbarcazione, canoni di locazione anche finanzia-
ria, spese di impiego e manutenzione - ai sensi dell’ art. 164, c. 1, lett. a), n. 2,
D.P.R. 917/1986. Parimenti, saranno deducibili ai sensi dell’art. 81 TUIR tutti i
costi relativi alla progettazione, sperimentazione e realizzazione dei sistemi di
sicurezza oggetto dell’attività imprenditoriale (anche qualora riguardino parti
dell’imbarcazione), nonché le spese accessorie per competenza.
Ai fini dell’IVA, la Società andrebbe a detrarsi interamente l’imposta sul-
l’acquisto dell’imbarcazione e sulle spese accessorie, poiché trattasi di
bene destinato ad essere utilizzato nell’attività propria dell’impresa (Circo-
lare Ministeriale del 4 agosto 1978, n. 362475). Come ha ulteriormente spe-
cificato la Circolare Ministeriale 13 febbraio 1997, n. 37/E, sono considerati
beni ad uso esclusivamente strumentale i mezzi senza i quali l’attività stes-
sa non può essere esercitata.
Sempre ai fini IVA, inoltre, la Società andrebbe a detrarsi le spese di
progettazione, sperimentazione e realizzazione, in base al D.P.R. 633/
72. Tuttavia, non si può trascurare la Risoluzione del 23 luglio 2002 n.
244/E, in cui l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di negare il
diritto alle deduzioni e detrazioni spettanti in caso di utilizzo “esclusi-
vamente strumentale” di un bene laddove non riscontri un
nesso di
diretta strumentalità tra l’utilizzo di un bene e l’attività svolta
.
Nonostante la chiarezza della norma che prevede il trattamento fiscale dei
beni ad uso esclusivamente strumentale, il problema interpretativo che la
Società pone all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria riguarda la
considerazione del bene imbarcazione - per una Società che produce e
commercia sistemi per la sicurezza - come bene strumentale e, nello specifi-
co, bene ad uso esclusivamente strumentale.
Soluzione Proposta
Considerato e ritenuto che l’imbarcazione da acquistare risulta essere esclu-
sivamente strumentale all’esercizio dell’attività di impresa, con l’acquisto
dell’imbarcazione la Società:
Ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP)
- deduce interamente la quota di ammortamen-
to (o quota del canone di locazione finanziaria)
imputata a conto economico;
- deduce per competenza tutte le spese acces-
sorie - quali manutenzioni, assicurazioni, tasse
governative, rimessaggio, ecc.;
- deduce tutti i costi di progettazione,
sperimentazione e realizzazione dei sistemi di si-
curezza oggetto di questa attività.
Ai fini dell’IVA
- si detrae interamente l’imposta sull’acquisto e
sulle spese accessorie;
- si detrae l’imposta sulle spese di progettazio-
ne, sperimentazione e realizzazione.
Poiché sussistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla discipli-
na del caso sopra esposto, la Società ha presentato
-
ai sensi dell’art. 11,
Legge 212/2000 – istanza di interpello affinché l’Amministrazione indicas-
se il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa proposta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione Finanziaria così ha risposto.
La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle
navi ed imbarcazioni da diporto è disciplinata dall’art. 164 comma 1, lett.
a) del D.P.R- 917/86. Mentre per l’IVAla disciplina è contenuta nell’art. 19
bis1, lett. b) del D.P.R. 633/72.
Ai fini delle imposte dirette l’art. 164 ammette la piena deducibilità dei costi
ed oneri subordinandola alla condizione che l’imbarcazione da diporto sia
“destinata ad essere utilizzata esclusivamente come bene strumentale nel-
l’attività propria dell’impresa”.
Ai fini IVA l’art. 19 bis 1) dispone la detrazione dell’imposta relativa all’ac-
quisto di navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricam-
bi, nonché alle prestazioni di servizi di cui a terzo comma dell’art. 16 ed a
quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni
stessi condizionandola alla circostanza che il “bene formi oggetto dell’atti-
vità propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni”. L’Amministrazione Finanziaria con circolare 13/02/1997, n. 37 e
punto 2.1.2.1 della circolare 10/02/1998 n. 48/E ha chiarito che per “beni stru-
mentali nell’attività propria dell’impresa” devono intendersi quei beni senza i
quali l’attività d’impresa non può essere esercitata (ad esempio le autovetture
per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, gli aeromobili
da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l’addestra-
mento al volo e alla navigazione).
La strumentalità nell’ “attività propria dell’impresa” di cui all’art. 164 in
esame è, quindi, una strumentalità più ristretta rispetto a quella “per l’eser-
cizio dell’impresa” di cui all’art. 102, comma 1 del D.P.R. 917/86 (ammorta-
mento dei beni materiali) e deve essere limitata a quei casi in cui il consegui-
mento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipende direttamente dall’impie-
go di tali beni.
In ambito IVA, la detraibilità è anch’essa condizionata al fatto che le imbar-
cazioni da diporto formino oggetto dell’attività propria dell’impresa. An-
che in questo caso, come per le imposte dirette, il bene deve rappresentare
lo strumento necessario per il compimento del fine economico dell’impresa
(risoluzione del 04/06/02, n. 168).
Analizzando il caso in oggetto, a parere della scrivente, l’imbarcazione per
una società che opera nel campo dei sistemi di sicurezza non rappresenta
un bene senza il quale l’attività d’impresa non può essere esercitata. Si
ritiene quindi che l’istante non possa procedere né a dedurre le spese e altri
componenti negativi relativi a detta imbarcazione da diporto ai fini delle
imposte dirette ai sensi dell’art. 164 TUIR, né, in base al disposto dell’art. 19
bis 1), a detrarsi l’IVA relativa all’acquisto dell’imbarcazione e dei relativi
componenti e ricambi, nonché delle prestazioni di impiego, custodia e ma-
nutenzione e riparazione delle unità da diporto.
SILVIA DECARLI
Ordine di Trento e Rovereto
Il trattamento fiscale
dei costi di ricerca e sviluppo
Il ruolo dell'Amministrazione Finanziaria nello sviluppo economico del Paese
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