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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
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La normativa antiriciclaggio
per i professionisti
NORME E TRIBUTI
GIACOMO BREDA
Ordine di Vicenza
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 10
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Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, in conformità al recepimento della “Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, ha disposto, dal 1° gennaio 2008, il trasferimento alla Banca d’Italia delle competenze
e dei poteri dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC). Il sopracitato decreto ha inoltre previsto l’istituzione presso la Banca dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF),
cui sono assegnati ampi poteri informativi e compiti di analisi al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
Introduzione
Il presente elaborato non vuole esaurire la tematica dell’antiriciclaggio nella sua
numerosa e complessa casistica anzi vuole essere un contributo, una forma di aiuto
ai colleghi. Molto spesso l’adempimento dell’antiriciclaggio è stato sottovalutato o
in certi casi completamente ignorato. Mi auguro che dopo la lettura del presente
lavoro tra i colleghi “inadempienti” vi sia la volontà di conformarsi alla norme
vigenti.
1. Evoluzione della normativa di riferimento
L’immensa normativa di riferimento sul tema dell’antiriciclaggio prima e poi
antiriciclaggio e controllo movimentazioni finanziarie per l’antiriciclaggio e la lotta
al terrorismo, è un fiume in piena. All’elenco
sotto citato ho volutamente eliminato i prov-
vedimenti Ispav, le delibere Consob, i Provve-
dimenti ex UIC e comunicazioni UIF non ri-
guardanti il mondo professionale del commer-
cialista.
-
Direttiva 91/308/CE
(c.d. prima diret-
tiva antiriciclaggio).
-
Legge 5 luglio 1991, n. 197
(attuazio-
ne della dir. 91/308/CE) Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del D. L. 143/91.
-
D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56
Attua-
zione della direttiva 2001/97/CE in materia di
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi da attività
illecite Questa normativa amplia l’ambito di
applicazione della normativa antiriciclaggio,
estendendola ai professionisti.
-
Direttiva 2005/60/CE
(c.d. terza di-
rettiva antiriciclaggio) prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanzia-
mento del terrorismo. La direttiva estende
l’ambito di applicazione anche alla lotta al
finanziamento del terrorismo.
-
D.M. 3 febbraio 2006, n. 141
(artt. 3,
co. 2 e 8, co. 4) Regolamento in materia di
obblighi di identificazione, conservazione del-
le informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a
carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di
revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli
articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,
recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
-
Provvedimento UIC 24 febbraio 2006
Istruzioni applicative in materia di obbli-
ghi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segna-
lazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul
piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili,
società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
-
Legge 25 gennaio 2006, n. 29
Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria
2005, recepimento della direttiva 2005/60/CE (terza direttiva antiriciclaggio).
-
Provvedimento UIC
provvedimento di chiarimento del 21 giugno 2006
.
-
D.M. 10 aprile 2007, n. 60
Adeguamento del D.M. n. 141/2006 alle dispo-
sizioni dell’articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria
2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.
-
D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della Direttiva 2005/60/ce del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la preven-
zione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché attuazione della diret-
tiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006.
-
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2007, prot.
125367
. Chiarimenti dopo l’emanazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 marzo 2008, prot. 33124.
-
Decreto del 4.11.2009 n.151
(Decreto di riordino antiriciclaggio).
-
D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
.
-
D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
-
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
-
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2 del 16.02.2012.
- D. Lgs. del 19.09.2012 n.169.
Un importante apporto normativo di obbli-
ghi antiriciclaggio a carico dei professionisti
avvenne con il decreto n.56/2004. Tale decre-
to era inizialmente una emanazione ed adatta-
mento di una precedente legge, la 197/1991
per la l’identificazione di soggetti, rilevazione
di rapporti e di registrazione di operazioni.
Con il decreto 56/2004 si procedette in malo
modo alla costruzione di una normativa che a
parere del legislatore doveva essere ritenuta
come pietra miliare di riferimento però la nor-
ma creò solo confusione. Inizialmente dai vari
organi di rappresentanza di varie professioni
(Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Na-
zionale Dottori Commercialisti, Consiglio
Nazionale del Notariato) emersero numerose
perplessità sulla adeguatezza normativa della
norma stessa e sull’obbligo normativo di se-
gnalazione delle operazioni sospette, atteg-
giamenti e
modus
operativi che a parere delle
categorie ponevano il professionista in una
situazione anomala di violazione di quel rap-
porto di fiducia che lega il professionista al
cliente. Poi fu il ruolo del Garante della pri-
vacy che sottolineò delle anomalie nella con-
servazione e tutela dei dati sensibili. Infine lo
stesso Ministero attese molto (causa anche
lo stesso cambio di governo) prima di emettere i decreti attuativi ed i regolamenti
stessi. Solamente nell’aprile 2006 vennero chiarite delle precise disposizioni gra-
vanti i professionisti con l’emanazione e la pubblicazione del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.143/2006 e il provvedimento dell’allora UIC
1
del
24.02.2006. Inizialmente il professionista fu colpito dalla obbligatorietà di identi-
ficare i soggetti (clienti) con i quali intrattiene i rapporti di lavoro, dalla obbligato-
rietà della conservazione di dati e informazioni ed infine dagli obblighi di segnala-
zione di operazioni sospette. Il primo obbligo di obbligatorietà di identificare la
clientela riguarda la figura stessa del professionista, anche se la procedura di iden-
tificazione può essere effettuata da un delegato/collaboratore. Infatti il decreto
stabilisce che “
l’identificazione viene effettuata dal libero professionista in presen-
za del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del
cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per
l’identificazione non scaduto”.
La prima confusione sta nel fatto che il decreto 56/
2004 richiama al concetto di responsabilità penale il professionista per la mancata
identificazione invece il vecchio Ufficio Italiano Cambi reputa responsabile anche
il delegato alla funzione di identificazione. Una prima confusio-