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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
PROFESSIONE
Sulla speciale competenza tecnica
dei giovani dottori commercialisti
SILVIA DECARLI
Ordine di Trento e Rovereto
SEGUEAPAGINA27
I
l giovane dottore
commercialista
1
che si avvia
alla professione si scontra oggi con l’impossibilità
di svolgere determinate attività e di accedere a de-
terminati incarichi, elenchi, albi, in virtù del (presun-
to) mancato possesso di professionalità. Si pensi ad
esempio all’
Elenco dei Revisori dei conti degli Enti
locali
, istituito presso il Ministero dell’Interno, Di-
partimento affari interni e territoriali (Decreto del Mi-
nistro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, in attua-
zione della Legge 148/2011) e che prevede – tra l’altro
– una limitazione d’accesso ai giovani dottori com-
mercialisti, che potranno “aspirare” ad essere nomina-
ti revisori (unici) esclusivamente di comuni con nume-
ro di abitanti inferiore a 4.999 (cd. prima fascia).
2
Si consideri inoltre il
controllo di I livello delle spese
sostenute nell’ambito di progetti europei
(ex articolo
16 del Regolamento (CE) 1080/2006 e Nota del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre
2008, prot. n. 135274), per la cui attività è necessario
possedere i seguenti requisiti: onorabilità, professionali-
tà e indipendenza, oltre alla conoscenza della lingua ingle-
se. Quanto alla professionalità, la Nota citata stabilisce
che questa è posseduta con l’iscrizione da almeno tre
anni all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti con-
tabili o in alternativa al Registro dei Revisori contabili.
3
Che dire poi dell’
Elenco dei commercialisti per la ge-
stione dei beni confiscati alle mafie
, creato sulla base del
protocollo d’intesa sottoscritto tra Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità organizzata e il
CNDCEC, per la cui iscrizione erano stati inizialmente
previsti determinati requisiti personali e professionali,
tra cui aver svolto concretamente l’attività professiona-
le ed essere iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei dottori
commercialisti
4
(requisito poi eliminato).
C’è infine la questione dell’iscrizione all’
Albo dei con-
sulenti tecnici e periti del Giudice
presso il Tribunale,
il cui accesso -disciplinato rispettivamente dall’art.
15, c. 1, delle norme di attuazione del c.p.c. e art. 69
delle norme di attuazione del c.p.p. – ruota attorno al
concetto di “speciale competenza tecnica” e “speciale
competenza nella materia”, (troppo) spesso valutata
mancante nei giovani professionisti dai Comitati tenu-
ti alla valutazione delle domande di ammissione.
Vogliamo qui analizzare le norme di legge in vigore, per
verificare se queste riconoscono o meno ai giovani
dottori commercialisti e revisori dei conti la professio-
nalità (o, speciale competenza tecnica) che i fatti ad
essi negano, almeno nei primi 3/5 anni di iscrizione
all’Albo professionale. Nello specifico, prenderemo
in considerazione il caso dell’iscrizione all’Albo dei
consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale.
Sui requisiti per l’iscrizione all’Albo
dei consulenti tecnici del Giudice
L’art. 15, c. 1, delle norme di attuazione del c.p.c.
stabilisce che “Possono ottenere l’iscrizione nell’Al-
bo coloro che sono forniti di speciale competenza tec-
nica in una determinata materia, sono di condotta mo-
rale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associa-
zioni professionali”. Per ottenere l’iscrizione è dun-
que indispensabile (
conditio sine qua non
) il possesso
Il caso dell'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice
congiunto dei tre requisiti:
1. speciale competenza tecnica in una determinata
materia;
2. condotta morale specchiata;
3. iscrizione nell’Albo professionale di competenza.
L’iscrizione nell’Albo professionale di competenza è
un dato oggettivo e facilmente verificabile
5
. La con-
dotta morale viene verificata, su richiesta del Tribunale
stesso, da parte della Questura, che rilascia un parere in
merito. Quanto poi alla speciale competenza tecnica, si
apre uno scenario che – nella pratica – lascia ampio
spazio all’interpretazione soggettiva e che sembra pe-
nalizzare proprio i giovani dottori commercialisti.
Sul concetto di “speciale competenza tecnica
in una determinata materia”
Il dizionario della lingua italiana (DeAgostini, Sabatini
Coletti) recita:
– alla voce “
competenza
” (s.f.), “
capacità di espri-
mere giudizi su una determinata materia, per la cono-
scenza o l’esperienza che si possiede di essa
”.
– alla voce “
tecnico
” (agg.): “
in una qualsiasi arte,
disciplina, scienza o attività, detto di ciò che è proprio,
specifico di essa, specialmente per quanto ne riguarda
l’applicazione pratica
”;
– alla voce “
speciale
” (agg.): “
che è peculiare, caratte-
ristico di qlco.; che ha un carattere, una funzione, una
destinazione particolare; eccezionale, non comune
.”
Secondo quanto riportato dal dizionario della lingua
italiana, la locuzione “speciale competenza tecnica”
esprime pertanto la capacità peculiare, caratteristica,
particolare, non comune di un soggetto di esprimere
giudizi su una determinata e specifica materia, per la
conoscenza o esperienza che di essa (materia) il sog-
getto possiede, specialmente per quanto riguarda la
sua applicazione pratica.
Sul titolo di abilitazione all’esercizio
della professione di dottore commercialista
e revisore legale dei conti
Per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professio-
ne di dottore commercialista e l’abilitazione all’eserci-
zio della professione di revisore legale dei conti, il gio-
vane dottore commercialista ha compiuto – in ottempe-
ranza a quanto prescritto dal nostro ordinamento na-
zionale (rispettivamente, D. Lgs. 139/2005, art. 40 e ss.
e D. Lgs. 39/2010 artt. 2 e 4) - un percorso accademico
e professionale preciso e ben definito, che prevede:
1. Conseguimento di titolo accademico specifico (lau-
rea specialistica quinquennale o laurea quadriennale
vecchio ordinamento);
2. Completamento di tirocinio professionale (o
praticantato) di durata triennale (3 anni) da svolgersi
presso professionista con anzianità d’iscrizione all’Al-
bo/Registro non inferiore a 5 anni (tirocinio non richie-
sto per altre categorie professionali, come ad esempio
architetti ed ingegneri);
3. Superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione.
Il percorso teorico-pratico richiesto per l’abilitazione
all’esercizio della professione di dottore commerciali-
sta e revisore legale dei conti e il superamento dell’esa-
me di Stato
certificano
dell’acquisizione (per stati
d’avanzamento progressivi) della
specifica compe-
tenza tecnica
del soggetto.
Così il D. Lgs. 28/05/2005, n. 139, che all’art. 46, c. 1,
stabilisce: “L’esame di Stato per l’iscrizione nella se-
zione A dell’Albo è articolato nelle seguenti prove:
a)
tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico,
dirette all’accertamentodelle conoscenze teorichedel can-
didato e della sua capacità di applicarle praticamente;
b)
una prova orale diretta all’accertamento delle
conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto
delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informa-
tica, sistemi informativi, economia politica, matematica e
statistica, legislazione e deontologia professionale.”
Parimenti il D. Lgs. 27/01/2010, n. 39 (“Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, (…)”), che all’art. 4,
c. 2, stabilisce: “L’esame di idoneità professionale ha lo
scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche
necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale e
della capacità di applicare concretamente tali conoscenze
e verte in particolare sulle seguenti materie (…)”.
È pertanto evidente che il conseguimento del titolo di
abilitazione riconosce e certifica le conoscenze teori-
che e la capacità di applicarle nella pratica (pratica-
mente e concretamente) dell’abilitato all’esercizio del-
la professione di dottore commercialista e revisore
legale dei conti. Sulla base di questa certificazione, il
giovane dottore commercialista non deve dar prova, e
quindi dettagliare nel proprio
curriculum vitae
allega-
to alla domanda di iscrizione all’Albo, la speciale com-
petenza tecnica posseduta, in quanto già valutata ed
accertata in sede di esame di Stato per l’ottenimento
dell’abilitazione professionale e certificata dalla Com-
missione d’esame all’atto del conferimento del titolo
di abilitazione professionale.
Proprio in forza del titolo legale rilasciato e ricono-
sciuto dallo Stato, si ritiene che il Comitato per la
formazione dell’Albo dei consulenti tecnici del Tribu-
nale non possa in alcun caso mettere in discussione la
“speciale competenza tecnica” posseduta dall’abilita-
to all’esercizio della professione di dottore commer-
cialista e revisore legale dei conti, né sostenere che
dalla documentazione allegata (qualunque essa sia o
non sia) non si evince tale speciale competenza.
Sulle competenze tecniche specifiche degli
iscritti all’Albo dei dottori commercialisti
(D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 a norma
dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34)
Ma vi è di più. Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 139/2005:
1.
Agli iscritti nell’Albo dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili, di seguito denominato
“Albo”, è riconosciuta competenza specifica in eco-
nomia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle
materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie
1
Con la locuzione “giovani dottori commercialisti” si vuole qui fare riferimento ai colleghi neo-iscritti, “giovani” sia per età anagrafica (neoiscritti under-35) che per anzianità
professionale (neoiscritti over-35).
2
Per approfondimento, si veda: “Giovani esclusi dagli enti locali”, Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2012, p. 31.
3
Con ciò si postula che coloro che hanno superato l’Esame di Stato di abilitazione professionale e si iscrivono all’Albo sono considerati dallo Stato -per 3 anni -privi di quella
professionalità che lo stesso Stato ha riconosciuto loro e certificato con il titolo di abilitazione all’esercizio della professione. Allo stesso modo, ciò significa che – trascorsi 3
anni dalla data di iscrizione all’Albo – per lo Stato maturo la professionalità necessaria all’attività di certificazione, indipendentemente dal fatto che in questi 3 anni si sia svolta
di fatto l’attività professionale.
4
Per un approfondimento, si veda: Damasco Michela e Vitale Roberta, “Nasce l’elenco di commercialisti per la gestione dei beni confiscati alle mafie”, Eutekne.info, 19 maggio
2012, http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_381278.aspx; e “Sulla gestione dei beni confiscati alle mafie, nessuna legge impone l’anzianità”, Eutekne.info, 28 giugno 2012,
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_385317.aspx.
5
Iscrizione verificabile presso l’Ordine territoriale e della quale testimonia il Presidente dell’Ordine di appartenenza (o suo delegato) membro di diritto del Comitato chiamato
a decidere sull’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice.