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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
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IL COMMERCIALISTA VENETO
ne dell’affare o dell’attività dell’associante e, se
il contratto ha durata superiore ad un anno, alla
relazione annuale; tuttavia, i poteri di controllo
dell’associato possono essere contrattualmente
ampliati.
L’associante non può stipulare ulteriori contratti
di associazione in partecipazione senza il con-
senso del precedente associato.
Il contratto di associazione in partecipazione può
essere trasferito a terzi, nelle forme e con i limiti
della cessione del contratto.
Tutele assicurative e previdenziali
La tutela assicurativa e previdenziale dell’asso-
ciato è prevista unicamente nel caso di
apporto
esclusivo
di lavoro.
L’associato avrà l’obbligo di iscrizione alla ge-
stione separata dell’Inps mentre l’obbligazione
contributiva grava esclusivamente sull’associan-
te fatta salva la facoltà di esercitare una rivalsa
sull’associato per una quota parziale, stabilita
per legge, della contribuzione.
Nei casi in cui ne sussista il relativo rischio, da
decidersi sulla base della tipologia lavorativa, na-
sce, esclusivamente in capo all’associante, l’ob-
bligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro presso l’Inail.
Differenze con il contratto
di lavoro subordinato
Il contratto di associazione in partecipazione si
differenzia dal contratto di lavoro subordinato, a
norma dell’art.86 l.276/2003, da una parte nella
effettiva partecipazione dell’associato alla gestio-
ne dell’impresa - eventualmente questa andrà
investigata nell’esistenza di un rendiconto pe-
riodico messo a disposizione dell’associato dal-
l’associante - ed in secondo luogo, nella qualifi-
cazione giuridica della controprestazione dell’as-
sociante: qualora le erogazioni non siano
quantitativamente e qualitativamente adeguate
rispetto all’aleatorietà del contratto in oggetto,
ma siano idonee integrare una forma di retribu-
zione vera e propria (verosimilmente attraverso
la corresponsione di un fisso periodico che sod-
disfi i requisiti di cui all’art.36 Cost. ed una quasi
nulla partecipazione agli utili dell’impresa), allora
la conversione in un contratto di lavoro subordi-
nato opererà
ex lege
. Resta fermo in capo all’as-
sociante, data la natura del contratto, il potere di
imporre direttive generiche. Subordinazione vi
sarà, al contrario, quando di fatto si ravvisi in
capo al datore un generico potere di porre direttive
nella determinazione del come, del quanto e del
quando della prestazione, in ogni momento dello
svolgimento del rapporto di lavoro (art. 2094 cc).
Comportamenti elusivi
Il contratto di associazione in partecipazione con
apporto di lavoro (esclusivo o misto) è oggetto
di una giurisprudenza, di legittimità e di merito,
letteralmente sterminata. La sua diffusione e po-
polarità, nel sistema economico italiano, è infatti
tradizionalmente correlata a fenomeni di irregola-
rità e di elusività relativamente ai profili giuridici
della normativa obbligatoria in materia di lavoro
subordinato e previdenza sociale.
I sindacati Filcams CGIL e NIdiL CGIL hanno
dato vita, a partire dall’ottobre 2011, a Dissòciati!,
una campagna per smascherare gli abusi legati
all’associazione in partecipazione. I sindacati
hanno raccolto oltre un centinaio di
segnalazioni
[1]
da parte di lavoratori e hanno inol-
trato richieste di incontro a tutte le aziende se-
gnalate, giungendo in numerosi casi ad accordi
di stabilizzazione per gli associati in partecipa-
zione.
Le caratteristiche fondamentali
sono:
- l’apporto di lavoro è in forma
autonoma
;
-
rischio d’impresa
che ricade sull’ associato;
- l’associato ha diritto al
rendiconto
necessario
per definire ciò che gli spetta: la partecipazione
agli utili di un singolo affare o dell’impresa.
Adempimenti per l’associante
1) Il contratto, deve essere
registrato
all’Agenzia
delle Entrate. L’applicazione dell’imposta di regi-
stro, permette all’azienda (associante) di potersi
dedurre i costi relativi al rapporto di associazione.
2) In caso di associazione con apporto di lavoro
è prevista la
copertura previdenziale
alla Gestio-
ne separata INPS:
- Aliquote 27,72 o 18,00 % (se il collaboratore
ha già una copertura assicurativa o è pensiona-
to)
- L’aliquota è ripartita 45% a carico del colla-
boratore e 55% a carico del committente
- Le aliquote si applicano sul compenso lordo.
3) E’ prevista
l’assicurazione INAIL
contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4)
Comunicazione Obbligatoria
al Centro per
l’impiego in caso di instaurazione e cessazione.
5) Elaborazione del
Libro unico del Lavoro
, in
caso di erogazione di acconto o saldo, sempre
relativo alla partecipazione sugli utili.
Semplice ed economico?
Sì, e anche un facile strumento con il quale elu-
dere le tutele e i costi di un rapporto di lavoro
subordinato.
La
Riforma
interviene in maniera pesante,
introducendo
forti limiti
all’utilizzo improprio di
questa forma contrattuale. In particolare, l’inter-
vento riguarda i casi in cui il contratto prevede
l’apporto di lavoro da parte dell’associato. Ve-
diamo che cosa cambia:
- il numero degli associati impegnati in una me-
desima attività
non può essere superiore a tre
,
indipendentemente dal numero degli associanti,
con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati
siano legati all’associante da rapporto coniuga-
le, di parentela entro il terzo grado o di affinità
entro il secondo;
-Il rapporto con tutti gli associati si considera di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nel
caso in cui il suddetto limite numerico non venga
osservato;
-i rapporti di associazione in partecipazione in-
staurati o attuati
senza che vi sia stata un’effet-
tiva partecipazione
dell’associato agli utili del-
l’impresa o dell’affare, ovvero
senza consegna
del rendiconto
(art. 2552, c.c.), si presumono, sal-
va prova contraria,
rapporti di lavoro subordina-
to a tempo indeterminato;
- Si presumono, rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, i rapporti di associazione in par-
tecipazione il cui apporto di lavoro
non sia con-
notato da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi
formativi
,
ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze matu-
rate nell’esercizio concreto di attività
.
Al momento,
sono fatti salvi
i contratti di asso-
ciazione in partecipazione che sono stati ogget-
to di
Certificazione
(di questo ne parleremo nel-
la prossima puntata).
Amio avviso, rimane un
contratto importante
. E’
chiaro che deve essere utilizzato in maniera ap-
propriata, rispettandone i requisiti fondamentali.
Tipologia di contratto
L’associazione in partecipazione è un contratto
con il quale una parte (
l’associante
) attribuisce
ad un’altra (
l’associato
) il diritto ad una parteci-
pazione agli utili della sua impresa o di uno o più
affari, dietro il corrispettivo di un apporto da par-
te dell’associato. Tale apporto può assumere di-
verse forme: apporto di lavoro, apporto di capi-
tale (beni o danaro), apporto misto lavoro-capi-
tale. Quindi l’associato dà il suo contributo – ad
esempio presta la sua attività lavorativa – e in
cambio l’associante concede una partecipazione
agli utili della propria impresa. Il contratto di as-
sociazione in partecipazione è disciplinato dall’art.
2549 del codice civile.
Cosa cambia con la riforma del lavoro
Le novità interessano il contratto associativo che
comporta lo svolgimento di una prestazione di
lavoro.
Associazione in partecipazione
5ª GRANFONDODEL
COMMERCIALISTA
“CITTÀ DI TREVISO”
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Treviso, con il patroci-
nio del Consiglio Nazionale, ed in
concomitanza con la manifestazione
ciclistica amatoriale
“5ª
LA PINA CYCLING MARATHON - 17
ª
GRANFONDOPINARELLOEDELLA
MARCA TREVIGIANA”
, organizza la
5
ª
GRANFONDO DEL COMMERCIALISTA
“CITTA’ DI TREVISO
”,
che si terrà il
giorno
domenica 14 luglio 2013
, a
Treviso.
La competizione, aperta a tutti gli iscritti ed
ai praticanti, si svolgerà in seno alla
“GRANFONDOPINARELLO” e su entram-
bi i percorsi (Granfondo e Mediofondo) con
classifica separata.
Il programma di massima ed il regolamento,
oltre a modulo per la segnalazione di pre-
adesione sono reperibili all’interno del sito
www.lapinarello.com.
Come ivi indicato, per ogni informazione ed
anche per l’iscrizione è necessario:
-
utilizzare la procedura indicata e la
modulistica inserita nel sito della
GRANFONDOPINARELLO- Pinarello
Cycling Marathon (
www.lapinarello.com
),
-
segnalare SUCCESSIVAMENTE
(con
separatamail da inviare a
granfondocommercialista@gmail.com
)
l’intervenuta e perfezionata iscrizione alla
manifestazione “Pinarello” nonché la
propria appartenenza alla categoria.
Nel frattempo tuttavia, per raccogliere
eventuali suggerimenti, richieste e soprat-
tutto “preadesioni” (utili al comitato
organizzatore per poter adeguare il program-
ma al prevedibile numero di partecipanti) gli
interessati possono scrivere all’indirizzo
granfondocommercialista@gmail.com
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