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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
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Banche tra Basilea 3
e regolamentazione europea
POLITICA FINANZIARIA
MARCO BUZZAVO
Ordine di Treviso
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 14
ALESSANDRO ZANATTA
Dottore inEconomiaAziendale
L
’Epifania ogni festa
porta via? Non per
i banchieri. La befana delle banche que-
st’anno non ha portato il carbone tan-
to acclamato dal sentimento comune,
anzi ha deciso di distribuire doni e balocchi in
gran quantità. È del 5 gennaio, infatti, la notizia
che il consiglio della BRI, la Banca dei Regola-
menti Internazionali, ha deciso di allentare lamorsa
della regolamentazione bancaria. Intervento pe-
raltro atteso, visto che a detta dei maggiori esperti
mondiali si rischiava il protrarsi o meglio l’aggra-
varsi della stretta del
credit crunch
. Si è così
deciso di abbassare il livello di liquidità degli
asset
nella pancia delle banche del pianeta: il Liquidity
Coverage Ratio (LCR) è stato portato dal prece-
dente 100% all’attuale 60%. Considerato che i
finanziamenti alle imprese si misurano ancora con
il contagocce e le banche, ancora scottate dalla
crisi dei mutui
subprime
e profondamente segna-
te dalla crisi del debito Sovrano, non sembrano
ancora essersi riprese, si tratta di una buona nuo-
va.
Ma vediamo nel dettaglio l’intelaiatura di Basilea
3, la nuova regolamentazione bancaria che sa-
rebbe dovuta entrare in vigore fin dal primo gen-
naio, ma che, complici le rimostranze degli istituti
di credito statunitensi ed europei, sembra slitterà
a fine anno, forse al primo gennaio 2014.
La normativa in oggetto rappresenta la naturale
prosecuzione di Basilea 2, – anch’essa precedu-
ta da Basilea 1 – nomignolo a cui si riconducono
gli accordi formulati dagli enti regolatori dei Pae-
si componenti il G10 oltre al Lussemburgo, costi-
tuenti il Comitato di Basilea. Rispetto alla prece-
dente formulazione, entrata in vigore nel 2007,
che basava la propria struttura su 3 pilastri
1
e
sulla ponderazione degli
asset
per il rischio a tu-
tela del sistema creditizio, il nuovo schema di
regolamentazione per la resilienza delle banche e
dei sistemi bancari prevede 5 principali novità:
1. Aumento dei coefficienti patrimoniali richiesti
alle banche;
2. Previsione di 2 nuovi indici per monitorare il
rischio di liquidità;
3. Regolamentazione delle SIFI (Sistematically
Important Financial Institutions);
4. Previsione di un
leverage ratio
per ridurre il
grado di leva;
5. Introduzione di
buffer
al fine di ridurre la ciclicità
della normativa;
1. Per assicurare una
consistente
patrimonializzazione di tutti i
player
creditizi in-
ternazionali, il Comitato di Basilea ha previsto un
aumento del Tier 1 a fronte dell’eliminazione del
Tier 3 precedentemente utilizzato a copertura dei
rischi di mercato. In particolare, è previsto un
aumento della qualità del patrimonio di vigilanza,
costituito da Tier 1 e Tier 2. Il Common Equity
dovrà infatti essere pari al 4,5%delle attività pon-
derate per il rischio e il Tier 1 al 6%, mentre il
patrimonio di vigilanza resta stabile all’8% delle
RWA (
Risk Weighted Assets
– Attività Ponderate
per il Rischio).
Di seguito viene proposta
una breve disamina
degli elementi computabili nelle differenti
tipologie di capitale.
*
Tier 1
(Common Equity Tier 1 + Tier 1
aggiuntivo)
Il
Common Equity Tier 1
è composto dalla som-
ma algebrica dei seguenti elementi:
- azioni ordinarie emesse dalla banca (o gli stru-
menti equivalenti per le banche costituite in for-
ma diversa dalla società per azioni). Le azioni (o
strumenti equivalenti) devono essere lo strumen-
to maggiormente subordinato in caso di liquida-
zione, non hanno scadenza e non devono mai
essere rimborsate, eccetto nel caso precedente.
Concorrono alla formazione del capitale proprio,
che è impiegato in via primaria nell’assorbimento
di eventuali perdite, e i sottoscrittori non hanno
alcuna garanzia in merito alla distribuzione di utili
collegati o di altro genere da parte dell’emittente;
- sovrapprezzo azioni derivante dall’emissione di
strumenti ricompresi nel Common Equity Tier 1
(che si verifica, ad esempio, quando l’istituto
emette strumenti ricompresi nel CET1 con prezzo
superiore al valore alla pari, come nel caso di un
aumento di capitale oneroso);
- riserve di utili, da valutazione (ad esempio per
plusvalenze e minusvalenze non realizzate iscrit-
te in bilancio) e altre riserve palesi;
- azioni ordinarie emesse da filiazioni consolidate
della banca e detenute da soggetti terzi (ossia
interessi di minoranza): strumenti che, qualora
emessi dalla capogruppo, potrebbero qualificar-
si a tutti gli effetti come azioni ordinarie, sotto la
condizione che la filiazione sia una banca;
- aggiustamenti regolamentari applicati nel cal-
colo del Common Equity Tier 1.
Il
Tier 1 aggiuntivo
è composto dalla somma
algebrica dei seguenti elementi:
- strumenti emessi dalla banca che devono esse-
re interamente versati, nonché subordinati rispet-
to ai depositi, ai crediti chirografari e al debito
subordinato della banca. Tali strumenti non sono
garantiti in alcun modo e sono perpetui, anche
se la banca può prevederne il rimborso trascorsi
almeno cinque anni dall’emissione. La banca, inol-
tre, può prevederne la trasformazione automati-
ca in azioni ordinarie ovvero la progressiva sva-
lutazione del valore nominale;
- sovrapprezzo azioni derivante dall’emissione di
strumenti ricompresi nel Tier 1 aggiuntivo (ad
esempio per emissione con prezzo superiore al
valore alla pari);
- strumenti emessi da filiazioni consolidate della
banca e detenuti da soggetti terzi: strumenti che,
qualora emessi dalla banca, soddisferebbero i
criteri di computabilità nel T1 aggiuntivo (v.
supra
);
- aggiustamenti regolamentari applicati nel cal-
colo del Tier 1 aggiuntivo.
*
Tier 2
Il
patrimonio supplementare o Tier 2
è compo-
sto dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
- strumenti emessi dalla banca che devono esse-
re interamente versati, nonché subordinati rispet-
to ai depositi, ai crediti chirografari della banca.
Tali strumenti non sono poi garantiti in alcun
modo e la loro scadenza minima deve essere cin-
que anni, premesso che la banca può prevederne
il rimborso trascorsi almeno cinque anni dall’emis-
sione;
- sovrapprezzo azioni derivante dall’emissione di
strumenti ricompresi nel patrimonio supplemen-
tare (ad esempio per emissione con prezzo supe-
riore al valore alla pari);
- strumenti emessi da filiazioni consolidate della
banca e detenuti da soggetti terzi: strumenti che,
qualora emessi dalla banca, soddisferebbero i
criteri di computabilità nel T2 (v.
supra
);
- taluni accantonamenti per perdite su crediti (sono
qui ricompresi gli accantonamenti e le riserve de-
tenuti a copertura di perdite su crediti future e non
quantificabili nel presente, che siano liberamente
disponibili al verificarsi dell’evenienza, ma sono
esclusi gli accantonamenti a fronte di un deterio-
Patrimonio  
di
Tier 1 
(6%) 
Tier 2 o  
Patrimonio Supplementare 
Common Equity 
Tier 1 
Tier 1 
aggiuntivo 
(4,5%)
Patrimonio
di
Vigilanza
( 8 % )
Figura 1:
il Patrimonio di Vigilanza e le sue componenti secondo Basilea 3
1
Requisiti patrimoniali, Controllo delle autorità di vigilanza e Disciplina di mercato e trasparenza.