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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
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IL COMMERCIALISTA VENETO
sterà nell’obbligo di non fermarsi alla mera acquisizione dei documenti identificativi
dell’esecutore dell’operazione (piuttosto che del titolare del rapporto continuati-
vo), ma di adottare misure adeguate per testare la veridicità delle informazioni e dei
documenti forniti dalla propria clientela, aggiornare i dati, verificarli e conservarli.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al ri-
schio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale,
operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
I professionisti devono essere
in grado di dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata al-
l’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Ricor-
do inoltre che se il professionista non fosse in grado di effettuare un’adeguata
verifica del cliente o dell’operazione/prestazione richiesta, ai sensi dell’art. 23, D.
Lgs. n. 231/2007, il professionista stesso
non deve procedere all’esecuzione
dell’operazione ovvero all’instaurazione del rapporto. Nei casi in cui gli impedi-
menti all’adeguata verifica si manifestino nel corso del rapporto, è necessario inter-
rompere lo stesso e valutare se la situazione creatasi comporti l’obbligo di effettua-
re una segnalazione di operazione sospetta. Per dovere di precisazione con il D.
Lgs. n.169/2012 è stato inoltre precisato che non solo a carico del professionista vi
è
l’obbligo di astensione dalla prestazione
(già presente per certi casi) ma
pure
la restituzione dei fondi al cliente
nei casi in cui sia impossibile rispettare gli
obblighi di adeguata verifica per i rapporti già in essere.
Inoltre è importante anche analizzare se il cliente operi per conto terzi tramite
rappresentanza diretta o indiretta. Quest’ultimo punto riguardante la rappresen-
tanza è assai importante dato che il professionista nello svolgere l’ambito di con-
trollo dovrà sempre considerare il cliente e il titolare effettivo. Ai sensi della Diret-
tiva 2005/60/CE per titolare effettivo si intende “la persona e le persone che fisiche
che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per
conto delle quali viene realizzata un’operazione o un’attività. Una seconda analisi
a carico del professionista riguarda la prestazione professionale richiesta che deve
essere coerente con la capacità economica del cliente, con la sua attività e con le
finalità perseguite. Questa ultima analisi della prestazione deve essere in rapporto
con il profilo del rischio di riciclaggio. Analisi dell’attività del cliente, delle opera-
zioni compiute, degli strumenti utilizzati, delle sue caratteristiche, della localizza-
zioni in paesi non collaborativi per il F.A.T.F.
6
. Tutte queste analisi non sono
sufficienti per dichiarare una operazione finanziaria sospetta ma l’operazione deve
essere ricollegata ad un potenziale reato di riciclaggio
7
. Il D.M. del 03.02.2006
n.141, e le istruzioni dell’allora UIC, (l’UIC ha predisposto un elenco dei principali
indicatori di anomalia cui fare riferimento ai fini dell’individuazione delle operazio-
ni sospette ovvero allegato C alle istruzioni operative del 24 febbraio 2006) preci-
sano che si deve avere riguardo, ad esempio;
-
alle operazioni sospettate o effettuate in condizioni o valori palesemente
diverse da quelle di mercato,
-
operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate,
-
al ricorso ingiustificato alla tecnica del frazionamento e all’ingiustificato
impiego del denaro contante rispetto alla prassi,
-
al coinvolgimento di paesi non operanti con il F.A.T.F.,
-
all’ingiustificata interposizione di soggetti terzi,
-
alla ingiustificata costituzione di strutture societarie,
-
al comportamento dei clienti, nella reticenza di fornire informazioni complete.
5. Le operazioni
Le operazioni che comportano l’obbligo di identificazione, registrazione e conser-
vazione delle informazioni sono;
1) le operazioni in relazione ad ogni prestazione professionale che comporti o
comporterà la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento interi o
frazionati, superiori alla soglia legale dei 999,99 euro.
2) le operazioni il cui valore non è determinato o determinabile. La soglia legale dei
999,99 è una soglia che ha una valenza generale per quelle operazioni di carattere
finanziario o immobiliare poste presso i professionisti. L’identificazione dei clienti
sussiste anche per i clienti che compiono operazioni frazionate, ovvero una serie di
operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo ma
che singolarmente di valore non superiore alla soglia stessa. Per le operazioni di
valore indeterminato o non determinabile si dovrà fare riferimento a quelle presta-
zioni professionali che al momento dell’incarico l’ammontare economico dell’ope-
razione stessa non sia valutabile in termini economici.
6. La conservazione delle informazioni
La conservazioni delle operazioni è un argomento delicato. Il Decreto 56/2004
La normativa antiriciclaggio
per i professionisti
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specifica l’obbligo di conservazione delle informazioni. In particolare l’art. 5 del
regolamento attuativo stabilisce che il professionista nel caso in cui sia obbligato a
identificare i clienti deve riportare nel proprio archivio antiriciclaggio i dati come le
generalità del cliente persona (inteso nel senso più lato possibile ossia fisica o
giuridica) il codice fiscale/partita iva, gli estremi del documento di identificazione, i
dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera (nel caso di
cliente che operi per conto terzi), l’attività lavorativa svolta dal cliente (inteso
come scopo o oggetto sociale) e dalla persona per conto della quale agisce, la data
dell’avvenuta identificazione. Appare doveroso precisare che dovrebbe avvenire in
modo tempestivo l’identificazione, ma nel caso in cui avvenga in un momento
successivo a quello dell’assunzione dell’incarico, però pur sempre in un periodo
inferiore a 30 giorni, sarà necessario provvedere a registrare anche la data di effetti-
va identificazione, la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professio-
nale, il valore dell’oggetto della prestazione professionale (inteso come valore dei
mezzi di pagamento dei beni e/o delle utilità che formano oggetto della prestazio-
ne). L’inserimento dei dati perciò può avvenire anche in un periodo diverso in
particolare entro 30 gg dall’assunzione dell’incarico per i dati anagrafici e identifi-
cativi ed entro 30 giorni per l’avvenuta esecuzione della prestazione per i dati
relativi alla tipologia dell’operazione e al valore dell’oggetto della prestazione pro-
fessionale. I dati registrati possono essere modificati, nel caso in cui il professioni-
sta venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi o di altre informazioni
attinenti, provvederà a modificare i dati conservando evidenza della informazione
precedente. Inoltre è doveroso precisare che dovrà essere registrata anche la data
relativa alla conclusione della prestazione in quanto i dati inclusi nel registro do-
vranno essere conservate per
10 anni a partire dal momento conclusivo della
prestazione
. Il registro antiriciclaggio prevede che sia formato e gestito a mezzo di
strumenti informatici o in sostituzione un archivio cartaceo numerato e firmato dal
professionista o da un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con indicazione
alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e
l’apposizione delle firma delle suddette persone. L’archivio è unico per ogni pro-
fessionista e deve essere tenuto in modo trasparente e ordinato. Il professionista
per non incorrere nella ambito di una violazione normativa dovrà segnalare senza
ritardo e
se possibile prima del compimento dell’operazione
, l’operazione
sospetta stessa. Riprendendo lo spirito della norma 197/1991, norma nata per il
mondo degli intermediari finanziari ma poi ripresa nel senso più ampio per la
formulazione della normativa
ad hoc
per i professionisti, le segnalazioni sono
ritenute dal legislatore come un obbligo a carico del professionista che superano la
barriera di fiducia tra cliente e professionista. La giustificazione sottostante di
questa violazione sta nel senso di carattere ed interesse pubblico. Una banca, ai
sensi e nel rispetto della normativa 197 e seguenti, distrugge il segreto bancario per
l’interesse pubblico di lotta al narcotraffico ed al riciclaggio di risorse finanziarie.
Nella stesso spirito la norma a carico dei professionisti, mette gli stessi come
baluardi della lotta al riciclaggio facendo la categoria controllori e analisti delle
movimentazioni finanziarie dei nostri clienti. Il criterio generale per l’indagine del
professionista è una analisi relativa non a singoli atti ma complessiva e continua. Il
sospetto di antiriciclaggio può maturare solo nel proseguo dell’attività e non nel
solo singolo momento dell’assunzione dell’ incarico. L’analisi complessiva riguarda
la conoscenza in primo luogo al momento della istituzione del mandato professio-
nale per identificare e registrare le generalità del cliente nel registro dedicato. Poi
successivamente si adotta un comportamento di analisi continua e critica. Un pri-
mo passo nella analisi critica riguarda la conoscenza della capacità economica del
cliente, l’attività che svolge e le attività che ha svolto.
7. L’obbligo di comunicazione
L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti l’obbligo di segnalare alla
UIF qualsiasi operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia
altra circostanza ad essi nota in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche
della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a
ritenere, sulla base degli elementi disponibili, che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nei chiarimenti integrativi
del 21 giugno 2006, l’UIC si è soffermato sulla rilevanza, quali reati presupposto del
reato di riciclaggio, degli illeciti tributari di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000:
- art. 2
(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti)
. Il relativo illecito, secondo l’UIC, può integrare reato pre-
supposto a quello di riciclaggio e rientrare nell’ambito della casistica delle operazio-
ni oggetto di segnalazione in quanto sospette.
- artt. 3 e 4
(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Dichiarazione
infedele).
A parere dell’UIC essi contemplano fattispecie che assumono rilevanza
delittuosa solo oltre una certa soglia, al di sotto della quale il relativo illecito non
costituisce reato presupposto al riciclaggio. L’obbligo di segnalazione scatta nel
momento in cui il professionista ritenga di ravvisare, con riferimento a determinate
operazioni, elementi tali da fargli presumere la provenienza sospetta dei relativi
flussi finanziari. Ciascuna operazione posta in essere dai clienti precedentemente
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Per maggiori informazioni visita www.fatf-gafi.org/countries/
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Il D.M del 03.02.2006 n.141, e le istruzioni dell’allora UIC, (l’UIC ha predisposto un elenco dei principali indicatori di anomalia cui fare riferimento ai fini dell’individuazione
delle operazioni sospette ovvero allegato C alle istruzioni operative del 24 febbraio 2006) precisano che si deve avere riguardo, ad esempio; 1) alle operazioni sospettate o
effettuate in condizioni o valori palesemente diverse da quelle di mercato, 2) operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate, 3) al ricorso ingiustificato alla
tecnica del frazionamento e all’ingiustificato impiego del denaro contante rispetto alla prassi, 4) al coinvolgimento di paesi non operanti con il F.A.T.F.-G.A.F.I, 5)
all’ingiustificata interposizione di soggetti terzi, alla ingiustificata costituzione di strutture societarie, 6) al comportamento dei clienti, nella reticenza di fornire informazioni
complete.
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