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NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
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L'artigiano italiano
e il lavoro in Svizzera
EUROPA
KETI CANDOTTI
Ordine di Venezia
IL COMMERCIALISTA VENETO
C
on l’applicazione degli
Accordi
bilaterali bis
firmati il 26 ottobre 2004
tra Svizzera e Unione Europea sulla
libera circolazione
delle persone è stata avviata una
progressiva apertura del merca-
to del lavoro in Svizzera.
Secondo tali accordi hanno di-
ritto alla libera circolazione tra
Svizzera e UE sia
le persone che
esercitano un’attività lavorati-
va
(dipendenti o autonomi) sia
le
persone che non esercitano
un’attività lucrativa
ma che di-
spongono di mezzi finanziari
sufficienti per mantenersi sen-
za dover ricorrere all’assistenza
sociale.
1
I lavoratori a decorrere dal 1° giu-
gno 2004 non hanno più neces-
sità di ricevere alcun permesso
di lavoro dalla confederazione
Svizzera a condizione che la fornitura della pre-
stazione di servizi non superi la durata massima
di
3MESI (90GIORNI)
per anno civile.
Se la permanenza per lavoro non supera i 90 gior-
ni all’anno è quindi sufficiente effettuare una
NOTIFICA (es.all’ USML - Ufficio per la Sorve-
glianza del Mercato del Lavoro del Canton Ticino)
con registrazione
on-line.
Eccezionalmente la notifica può essere effettua-
ta via fax oppure per posta ma, comunque, deve
pervenire all’autorità cantonale competente 8
giorni prima dell’inizio dei lavori
.
I prestatori di servizio indipendenti o distaccati
attivi nei settori dell’ edilizia, ingegneria e rami
accessori dell’edilizia; ristorazione; lavori di pu-
lizia in aziende ed economie domestiche; servizi
di sorveglianza e di sicurezza e commercio ambu-
lante
sono tenuti a notificarsi sin dal primo gior-
no di attività lucrativa
in Svizzera, indipendente-
mente dalla durata della prestazione in territorio
elvetico (quindi anche se effettuano un solo gior-
no di lavoro nell’arco dell’anno).
Ricordiamo però che anche se con gli accordi
bilaterali viene introdotta la libera circolazione
delle persone, la Svizzera continua a non essere
membro dell’Unione Europea pertanto:
– alla dogana continueranno ad essere effettuati
controlli sulle persone e sulle merci;
– sulle merci che vengono trasportate dall’UE in
Svizzera e viceversa continuerà ad essere appli-
cata l’IVA;
– l’euro non sarà la moneta ufficiale svizzera.
L’IVASvizzera
In Svizzera vige l’Imposta sul Valore Aggiunto
(IVA) come imposta generale sul consumo. Essa
è riscossa ad ogni fase di produzione e distribu-
zione nonché sull’importazione di beni, sulle pre-
stazioni di servizi effettuate in Svizzera e sulle
prestazioni di servizi rese da imprese con sede
all’estero.
L’imposta sul valore aggiunto grava completa-
mente sui consumatori finali ed è applicata sugli
acquisti di beni (abbigliamento, automobili, ge-
neri alimentari, ecc.) e servizi (parrucchiere, tra-
sporti, cene al ristorante, ecc.).
L’imposta è riscossa esclusivamente dalla Con-
federazione e serve a coprire le spese generali
della Confederazione stessa. Le imprese devono
includere l’imposta sul valore aggiunto nel prez-
zo delle prestazioni fornite e dei prodotti venduti
in Svizzera e successivamente versarla alla Con-
federazione. Come controprestazione, possono
poi dedurre l’importo versato dall’imposta pre-
cedente pagata nell’ambito dell’attività impren-
ditoriale svolta.
L’imposta precedente comprende:
- l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territo-
rio svizzero (su tutte le fasi della produzione e
della distribuzione e nel settore dei servizi eroga-
ti nel paese);
- la tassa d’acquisizione dichiarata dall’impresa
(prestazioni fornite da società con sede all’estero);
- l’imposta sulle importazioni (in caso di importa-
zione di merci).
Le aliquote IVAdal 2011ammontano:
- all’8,0% del fatturato in casi normali;
- al 3,8% per il settore alberghie-
ro e turistico;
- al 2,5% per alimentari e bevan-
de non alcoliche, libri, giornali e
riviste, medicinali nonché bigliet-
ti per eventi sport e culturali (beni
di consumo quotidiani), se opta-
to per questa aliquota.
Nella pratica ogni tremesi (all’oc-
correnza anche mensilmente) il
soggetto imponibile inoltra al-
l’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) una dichia-
razione volontaria in cui è indi-
cata l’IVAdovuta. Da questo im-
porto lordo possono essere de-
dotti tutti gli importi dell’impo-
sta precedente che sono già
stati pagati dai fornitori o, nel
caso delle importazioni, dall’Amministrazione
federale delle dogane (AFD). Il margine lordo
è quindi soggetto all’imposta sulle prestazioni
eseguite sul territorio svizzero (l’IVA applicata
in Svizzera).
2
Fondamentalmente tutte le imprese sono sog-
gette al pagamento dell’IVA indipendentemente
dalla forma giuridica. Se tuttavia il fatturato delle
prestazioni soggette a IVA(prodotti e/o servizi) è
inferiore a CHF 100,000.- all’anno (oppure CHF
150,000.- per le associazioni sportive e/o cultura-
li senza fini di lucro come anche le istituzioni di
utilità pubblica), l’impresa è esonerata dal paga-
mento dell’IVA.
Quindi è assoggettato all’imposta chiunque svol-
ga attività indipendente, commerciale o profes-
sionale, diretta al conseguimento di entrate (an-
che senza fine di lucro), nella misura in cui la
fornitura di beni e/o prestazioni di servizi effet-
tuate sul territorio svizzero
supera complessiva-
mente 100.000 franchi annui
.
Chi non supera i CHF 100.000.- annui e decide di
non versare l’IVAnon può però far valere alcuna
imposta precedente.
È quindi possibile che un’impresa esonerata dal-
l’obbligo d’imposta sul valore aggiunto decida
di assoggettarsi volontariamente all’IVA. Que-
sta è una scelta sensata soprattutto quando la
propria competitività soffre della concorrenza
1
Per lavoratori autonomi (indipendenti) si intendono i titolari o i soci di un’impresa che intendono prestare il proprio lavoro in Svizzera per un periodo determinato di tempo.
Per lavoratori dipendenti distaccati si intendono i lavoratori che vengono distaccati in Svizzera da una ditta con sede nell’Unione Europea nel contesto di un rapporto di
subordinazione al fine di fornire una prestazione di servizio (esecuzione di mandati o di contratti d’appalto).
2
La deduzione dell’imposta precedente deve tener conto del principio generale in base al quale è prevista la deduzione stessa; della esclusione del diritto alla deduzione
dell’imposta precedente (ad esempio nei fatturati esentati dall’imposta per i quali non si è optato per la deduzione dell’imposta precedente); dell’utilizzo misto (utilizzo misto
di prodotti e servizi, ovverosia per le attività imprenditoriali e quelle extraimprenditoriali.
I titolari di un’azienda e i loro familiari si riforniscono saltuariamente con prodotti e servizi (per loro più economici) della propria attività. Essi diventano quindi “consumatori
finali” di vestiti, computer, gioielli, articoli sanitari, ecc. di produzione propria, e in quanto tale non possono dedurre l’imposta precedente su questa parte delle proprie spese.La
distinzione in tali situazioni non è sempre facile. Questo vale soprattutto per i compensi in natura nel proprio negozio di alimentari o nell’uso privato di un’automobile della
ditta. Per questo motivo e in analogia all’imposta federale diretta, l’IVA prevede deduzioni forfettarie per i titolari d’impresa nonché per i propri familiari e collaboratori.
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