Regolamento Organismo di Mediazione

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

 

INDICE

 

  1. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
  2. AVVIO DELLA MEDIAZIONE
  3. LUOGO E MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE
  4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
  5. NOMINA DEL MEDIATORE
  6. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
  7. DISCIPLINA DEL TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI
  8. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
  9. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
  10. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
  11. MANCATO ACCORDO
  12. INDENNITÀ
  13. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
  14. CLAUSOLA FINALE. RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N.28 E IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, N. 180
  15. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ

 

ALLEGATI

 

  1. CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER I MEDIATORI
  2. SCHEDA DI VALUTAZIONE

 


1) APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

 

  1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione  ai sensi del D.lgs nr. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e dei decreti attuativi D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011);
  2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
  3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo in cui la procedura è in corso.
  4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
  5. L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

2) AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede amministrativa/operativa dell’Organismo.

La relativa modulistica  è stata predisposta sia in forma on-line e pubblicata sul sito www.commercialistideltriveneto.org, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’Organismo.

La domanda deve contenere:

1)  Nome dell’Organismo di mediazione;

2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

3)  L’oggetto della lite;

4)  Le ragioni della pretesa;

5)  Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero laddove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €. 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza.

In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.

L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.commercialistideltriveneto.org dove può essere prelevata tutta la modulistica.


3) LUOGO E MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE

  1. La Mediazione si svolge nelle sedi  comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l’Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le  parti  e del mediatore.
  2. L’Organismo si avvale, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell’Organismo ADR Mediazione – Fondazione ADR Commercialisti, con il quale ha raggiunto l’accordo in data 05/06/2012 ;
  3. In caso di formulazione della proposta di cui all’art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;
  4. La proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di più parti al procedimento di mediazione;
  5. L’Organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo le specializzazioni per materie non giuridiche.

 4) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

  1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
  2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art. 2 del D.M. 145/2011.
  3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
  4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
  5. L’Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lett. b del DM 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.
  6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

      5) NOMINA DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con Provvedimento del Responsabile dell’Organismo.

    La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.commercialistideltriveneto.org. 

    I mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché  aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

    L’Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lett. b del DM 145/2011.

    In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori- tirocinanti che presenzieranno alla procedura , facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione d’indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.

    L’Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

    Per quanto riguarda l’assegnazione degli incarichi, l’Organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.  

    A tal fine, il responsabile dell’Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico - economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse,  del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di   mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

    Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

    In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere  compiute secondo il criterio della turnazione.

    L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

    Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo.

 


6) INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
  2. In casi eccezionali, l’Organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.   
  3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’ imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l’Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
  4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione d’indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
  5. Ove si renda necessario e, secondo quanto previsto dalla legge, l’Organismo può individuare un mediatore ausiliario che coordini il mediatore nell’esercizio delle sue funzioni.
  6. Il Mediatore dovrà prevedere la copertura dei rischi legati alla sua attività con adeguata polizza assicurativa.

   7) DISCIPLINA DEL TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI

L’Organismo garantisce gratuitamente ai tirocinanti di assistere agli incontri di mediazione, previo consenso delle Parti e del mediatore, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento biennale così come disposto dall’art. 4, comma 3 lett. b), del DM 180/2010 modificato dal D.M. nr. 145/2011.

A tale scopo presso l’Organismo sono istituiti nr. 3 elenchi dei tirocinanti, tali elenchi sono così suddivisi:

Elenco sub 1) Mediatori iscritti presso l’Organismo di Mediazione del Triveneto dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili delle Tre Venezie;

Elenco sub 2) Mediatori iscritti presso altri Organismi degli ODCEC territoriali;

Elenco sub 3) Mediatori iscritti presso altri Organismi;

Gli elenchi saranno redatti tenuto conto della data d’iscrizione, in caso d’iscrizione nella stessa data, verrà tenuto conto dell’ordine alfabetico.

I tirocinanti saranno chiamati ad assistere alle mediazioni tenuto conto dell’ordine degli elenchi (sub 1 – 2 – 3).  

Il tirocinio consisterà nell’assistere in qualità di uditore agli incontri di mediazione che si svolgeranno presso l’organismo ovvero nell’assistere tramite il sistema di video-conferenza a procedimenti di mediazione in svolgimento presso l’Organismo.

Il tirocinio potrà avvenire solo previo consenso delle Parti in mediazione e del mediatore; il tirocinante  ha l’obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.

Il tirocinante, prima di assistere all’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.

Il tirocinio avrà luogo nelle seguenti forme:

  1. partecipazione diretta;
  2. aula collegata in via telematica, nel rispetto del diritto alla privacy dei soggetti coinvolti.

Durante l'esecuzione del tirocinio, il Conciliatore potrà temporaneamente escludere la partecipazione dei tirocinanti da alcune fasi del procedimento di mediazione per esigenze funzionali allo svolgimento del procedimento e all'esito della conciliazione.


8) SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.
  2. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.lgs 28/2010. 
  3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche su supporto informatico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
  4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
  5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
    1. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
    2. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
    3. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
    4. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
  6. Sentite le parti, l’Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

9) PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

  1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
  2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

10) CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la mediazione  il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 5 ,comma 1, del D.lgs. nr. 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art.11, comma 4, del D.lgs. nr. 28/2010.

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.


11) MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo.

Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.


12) INDENNITÀ

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, art. 16 e dalla tabella liberamente redatta dall’Organismo, tabella che ha valore prevalente e vincolante.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali , se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

In tal caso il compenso dovuto al consulente tecnico deve essere versato dalle parti in misura uguale, vale il criterio di solidarietà.

Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del citato D.lgs. L'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.


13) RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

  1. È di competenza esclusiva delle parti:
  • l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
  • le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
  • l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
  • l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l’esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di conciliazione e/o di mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
  • la determinazione del valore della controversia;
  • la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
  • le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.

14) CLAUSOLA FINALE

RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N. 28 - IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, n. 180 – COME MODIFICATO DAL D.M. 145/2011

Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non è previsto, disposto e regolato nel presente Regolamento, è disciplinato dal D. Lgs. 28/10 e dal D.M. 180/10, così come modificato dal D.M. 145/2011.


15) CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Spese di avvio

Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro:

  • 48,80 iva inclusa, per valore della lite sino ad euro 250.000 euro;
  • 97,60 iva inclusa, per valore della lite oltre 250.000 euro;

Le spese di avvio saranno versate:

  • da parte istante al momento del deposito della domanda;
  • da parte invitata prima della conferma della partecipazione al primo incontro.

 

Spese di mediazione

Le spese di mediazione indicate nella successiva tabella A sono dovute nel caso in cui le parti decidano di dare effettivo corso alla mediazione proseguendo oltre il primo incontro.

Esse dipendono dal valore della controversia e, in caso di raggiungimento dell’accordo, è prevista una maggiorazione a carico di ciascuna parte.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile.

In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio dell’incontro di mediazione. Esse comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, ma quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi, si considerano come un’unica parte.

L’indennità di mediazione non è diversa se le procedure sono relative a materie per le quali il tentativo di conciliazione non è, per legge, condizione di procedibilità. 


Tabella  corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010

 

TABELLA   A

Spese di mediazione per le procedure relative a tutte le materie, anche quelle per le quali il tentativo di conciliazione non è per legge condizione di procedibilità.

 

SPESE DI MEDIAZIONE DOVUTE DA CIASCUNA PARTE (IVA ESCLUSA)

Valore della lite
(importi in euro)       

In caso di mancato accordo
(importi in euro)

 

In caso di accordo
(importi in euro)

 

Fino a 1000,00

43,34

 49,84

Da 1.001,00 a 5.000,00

86,66

99,66

Da 5.0001,00 a 10.000,00

160,00

184,00

Da 10.0001,00 a 25.000,00

240,00

276,00

Da 25.001,00 a 50.000,00

400,00

460,00

Da 50.001,00 a 250.000,00

666,66

766,66

Da 250.001,00 a 500.000,00

1.000,00

1.200,00

Da 500.001,00 a 2.500.000,00

1.900,00

2.280,00

Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00

2.600,00

3.120,00

Oltre i 5.000.001,00

4.600,00

5.520,00

SPESE DI MEDIAZIONE DOVUTE DA CIASCUNA PARTE (IVA INCLUSA)

Valore della lite
(importi in euro) 

In caso di mancato accordo
(importi in euro)

In caso di accordo


(importi in euro)

Fino a 1000,00

52,87

60,80

Da 1.001,00 a 5.000,00

105,73

121,59

Da 5.0001,00 a 10.000,00

195,20

224,48

Da 10.0001,00 a 25.000,00

292,80

336,72

Da 25.001,00 a 50.000,00

488,00

561,20

Da 50.001,00 a 250.000,00

813,33

935,33

Da 250.001,00 a 500.000,00

1.220,00

1.464,00

Da 500.001,00 a 2.500.000,00

2.318,00

2.781,60

Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00

3.172,00

3.806,40

Oltre i 5.000.001,00

5.612,00

6.734,40

 


ALLEGATI

 

1) CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

ART.1

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

 

ART.2

INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

  • qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
  • qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
  • il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

 

ART.3

L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

 

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

  • sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
  • il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

 

ART.4

RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.


2) SCHEDA DI VALUTAZIONE

Scheda di valutazione disponibile in formato .pdf

 

 

Regolamento_ODM Commercialisti Triveneto_Mediazione

Scheda Valutazione ODM Commercialisti Triveneto_Mediazione