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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
i soci intendano stabilire che l’Assemblea debba
essere convocata con maggiore frequenza.
Se non stabilito diversamente dallo Statuto, l’As-
semblea dei Soci si tiene presso la sede della so-
cietà.
Su richiesta di soci che rappresentino almeno 1/10
del capitale sociale (tale
quorum
può essere modifi-
cato statutariamente) l’Amministratore (o gli Am-
ministratori) ha l’obbligo di convocare l’Assem-
blea Straordinaria.
L’Assemblea dei Soci costituisce l’organo supre-
mo all’interno del quale si struttura la volontà del-
la società. E’ competente per tutte le questioni,
che per legge o in ragione dello Statuto, non sono
delegate alla competenza di un altro organo.
Nei seguenti casi la Legge prevede una compe-
tenza esclusiva dell’Assemblea dei soci:
- modifica dello Statuto societario, compresa
l’eventuale aumento e diminuzione del capitale
societario;
- liquidazione della società, fusioni, trasforma-
zioni e scissioni;
- approvazione del bilancio, delibere sullo scari-
co della responsabilità degli Amministratori e dei
membri del Collegio Sindacale;
- restituzione di versamenti supplementari;
- richiesta di risarcimento dei danni cagionati alla
società da altri organi della stessa.
Le competenze dell’Assemblea dei Soci posso-
no essere aumentate o ristrette, con apposite di-
sposizioni statutarie.
Fra le attività dell’Assemblea dei Soci c’è il con-
trollo sull’operato degli Amministratori.
Per quanto concerne le modalità di convocazio-
ne dell’Assemblea dei Soci, si applicheranno le
disposizioni allo scopo dettate dalla legge, la quale
prevede che la convocazione dell’Assemblea
deva essere inviata a tutti i soci tramite lettera
raccomandata. Inoltre, che tra il giorno in cui la
lettera raccomandata viene imbucata in posta, ed
il giorno in cui deve tenersi l’Assemblea dei Soci
non possono decorrere meno di 7 giorni.
La convocazione dell’Assemblea deve contene-
re anche l’ordine del giorno. Nel caso in cui l’As-
semblea debba votare un eventuale modifica
dello Statuto, è necessario che nella convoca-
zione sia indicata per sommi capi la modifica da
apportare.
Uno o più soci, che rappresentino almeno il 10%
del capitale sociale (o la percentuale anche infe-
riore del capitale sociale stabilita dallo Statuto),
possono richiedere la convocazione di un’As-
semblea dei Soci, specificando nella richiesta l’or-
dine del giorno. Nel caso in cui gli Amministrato-
ri, nonostante abbiano ricevuto la richiesta di
convocazione, non procedano in tal senso entro
14 giorni, i soci di minoranza che hanno richiesto
la convocazione dell’Assemblea possono pro-
cedere autonomamente alla stessa.
La convocazione dell’Assemblea avviene per il
tramite degli Amministratori, o per il tramite di un
altro organo, se ciò è stabilito dallo Statuto.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata al-
meno una volta all’anno (tranne i casi in cui sia
possibile l’adozione delle delibere per consulta-
zione scritta) e comunque, in tutti gli altri casi
previsti dalla legge o dallo Statuto; l’Assemblea
dei Soci comunque deve essere convocata ogni
qualvolta ciò corrisponda all’interesse della so-
cietà.
Quorum
costitutivo: se lo Statuto nulla ha deter-
minato al riguardo, l’Assemblea dei Soci può
validamente deliberare se sono presenti soci, o
delegati dagli stessi, che rappresentino almeno il
10 % del capitale sociale. In mancanza di
raggiungimento di tale
quorum
, è possibile pro-
cedere alla convocazione di una ulteriore Assem-
blea, che in seconda convocazione potrà delibe-
rare validamente indipendentemente dalla per-
centuale di capitale sociale presente
Quorum
deliberativo: se lo Statuto nulla preveda
al riguardo, le delibere assembleari possono es-
sere adottate con la maggioranza semplice dei
voti.
La legge prevede comunque alcuni casi eccezio-
nali, per i quali è previsto un
quorum
deliberativo
più elevato. Esempio: ove lo Statuto nulla preve-
da al riguardo, è richiesta la delibera unanime dei
soci per la modifica dell’oggetto societario; per le
modifiche dello statuto, invece, è prevista una
maggioranza di 3/4 dei voti.
Le seguenti categorie di soci non sono ammesse
all’esercizio del diritto di voto in Assemblea:
- coloro che, attraverso la delibera assembleare,
vengono liberati da un obbligo o coloro che tra-
mite la stessa vengono svantaggiati;
- il socio che debba stipulare un contratto con la
società, e dove la delibera assembleare debba
autorizzare la stipula di tale negozio;
- il socio che abbia in corso una vertenza contro
la società, o che relativamente alla delibera deb-
ba assumere delle decisioni in merito a tale
vertenza;
- il socio che debba essere escluso dalla società
per giusta causa.
Per contro, possono esercitare il diritto di voto in
Assemblea le seguenti categorie di persone:
- i soci che debbano essere nominati o revocati
in qualità di Amministratore, membri del Collegio
Sindacale o liquidatori;
- i soci che intendano alienare le proprie quote,
dove la cessione delle stesse sia sottoposta alla
preventiva autorizzazione da parte dell’Assem-
blea dei Soci.
Per quanto concerne l’adozione di delibere tra-
mite consultazione scritta, la legge prevede qua-
le presupposto che tutti i soci abbiano dichiara-
to per iscritto di essere d’accordo con tale moda-
lità deliberativa.
Nel caso delle delibere adottate per consultazio-
ne scritta, la peculiarità consiste nel fatto che il
quorum
deliberativo non viene valutato sulla
base del numero di voti espressi, bensì sulla base
del numero complessivo dei voti spettanti ai soci.
Esempio: se tutti i soci di una SRL partecipano
ad una consultazione scritta, dove il 40 % dei
soci rappresentanti il capitale societario abbia
votato per l’adozione di una delibera, il 30 % con-
tro l’adozione della stessa ed il restante 30% si
sia astenuto, la delibera non potrà essere adotta-
ta, in quanto il
quorum
deliberativo della mag-
gioranza semplice del capitale societario non è
stata raggiunto. Se, nello stesso caso, si fosse
proceduto a votare per il tramite di una Assem-
blea dei Soci, la delibera sarebbe stata adottata,
poiché la maggioranza dei voti sarebbe stata com-
putata sulla base di quelli espressi (e quindi nel
caso di specie sulla base del 70 %).
Il rispetto delle norme previste in materia di con-
vocazione dell’Assemblea dei Soci è da conside-
rare quale
condicio sine qua non
per la validità
delle delibere adottate.
Nel caso in cui l’Assemblea dei Soci non sia sta-
ta convocata regolarmente, o nel caso in cui l’og-
getto dell’Assemblea non sia stato comunicato
a tutti i soci almeno 3 giorni prima dell’Assem-
blea dei Soci, eventuali delibere adottate in seno
alla stessa saranno valide solo a condizione che
tutti i soci siano presenti o adeguatamente rap-
presentati.
I vizi delle delibere assembleari.
In linea di principio, possiamo affermare che le
delibere assembleari sono affette da nullità quan-
do le stesse contrastino con i principi basilari
del sistema giuridico. Esempi di delibere nulle si
possono rinvenire in casi in cui l’Assemblea dei
soci sia stata convocata da un organo non auto-
rizzato, o nel caso di delibera che attesti la re-
sponsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni
della società.
La legge non prevede espressamente i casi di
nullità delle delibere assembleari, gli stessi ven-
gono
desunti
dall’interpretazione
giurisprudenziale e dottrinale.
Le delibere assembleari nulle sono prive di effi-
cacia, un eventuale provvedimento del Giudice
ha mero effetto dichiarativo della nullità. Per con-
tro, l’Ordinamento prevede due macro-categorie
di delibere assembleari qualificate come
annullabili:
- le delibere affette da vizi formali. Trattasi di
delibere che, ai sensi della legge o delle disposi-
zioni statutarie, si devono considerare come non
avvenute. Esempi di tale delibere si possono rin-
venire in tutti i casi di errata convocazione del-
l’Assemblea, di non completa comunicazione
preventiva dell’ordine del giorno, di mancanza di
raggiungimento dei
quorum
previsti;
- le delibere affette da vizi contenutistici, trattasi
di delibere che a livello di contenuto contrastano
con le disposizioni di legge o con quelle
statutarie;
- le delibere assembleari annullabili, sono in linea
di principio efficaci, fino a quando non venga
emanata una sentenza dal Tribunale competente
che ne dichiari la nullità. Tale sentenza avrà effet-
ti retroattivi. Nei casi in cui, nelle more di una
decisione giurisdizionale vi possano essere gra-
vi danni alla società, è possibile fare richiesta di
un provvedimento d’urgenza.
I seguenti soggetti possono presentare un atto di
citazione contro la società per ottenere la dichiara-
zione di nullità di una delibera assembleare:
- ogni socio, che nel corso dell’Assemblea Gene-
rale abbia espressamente votato contro l’ado-
zione della delibera, o ogni socio che non abbia
potuto partecipare all’Assemblea dei Soci, per-
ché illecitamente non ammesso alla stessa, o per-
ché, in ragione di un vizio nella convocazione,
nulla sapeva riguardo alla stessa;
- l’Organo Amministrativo nel suo complesso od
ogni singolo Amministratore.
Per la presentazione dell’atto di citazione, la leg-
ge prevede un termine di decadenza di un mese,
che decorre dal giorno in cui la società ha prov-
veduto ad inviare ad ogni socio, copia della deli-
bera annullabile. Decorso inutilmente tale termi-
ne di decadenza le delibere annullabili acquista-
no piena validità.
L’adozione delle delibere assembleari deve esse-
re protocollata per iscritto. Questo nel caso in
cui le delibere vengano adottate nel corso di una
Assemblea dei Soci. In ogni caso, una copia del
testo della delibera adottata, anche se tramite
consultazione scritta, deve essere inviata ad ogni
socio tramite lettera raccomandata, se lo Statuto
null’altro ha stabilito al riguardo.
Il Consiglio di Controllo
Il Consiglio di Controllo (Collegio Sindacale) deve
essere composto almeno da 3 membri, e diventa
obbligatorio in casi tassativi, specificamente pre-
visti dal dettato normativo; fra tali casi ci sono,
in particolare, i seguenti:
- società con capitale superiore a Euro 70.000,00
e con più di 50 soci;
- società con più di 300 dipendenti (in media al-
l‘anno); occorre comunque rilevare che la legge
prevede alcune eccezioni a tale regola, applicabili
nel caso di gruppi di società.
In generale il Legislatore austriaco, ha comun-
que previsto la possibilità di creare in seno alla
società, un Consiglio di Controllo facoltativo,
anche nel caso in cui i succitati presupposti non
sussistano.
La nomina dei membri del Consiglio di Controllo
avviene di norma tramite una delibera dei soci.
E’ anche possibile che lo Statuto societario pre-
veda che il diritto alla nomina e alla revoca dei
membri del Collegio Sindacale spetti a determi-
nati soci, o ai titolari di quote cosiddette vincola-
La Società a Responsabilità
Limitata in Austria
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