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NUMERO 213 - MAGGIO / GIUGNO 2013
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NORME E TRIBUTI
CARLO NICOLÒ DRIGO
Ordine di Venezia
IL COMMERCIALISTA VENETO
Imposta di Bollo sugli estratti di conto
corrente e sui prodotti finanziari
L
’Agenzia delle Entrate
, con la Circolare n.
48/E del 21 dicembre 2012 (di seguito sem-
plicemente la “Circolare”), ha fornito alcuni
chiarimenti in merito alla disciplina dell’im-
posta di bollo applicabile agli estratti di conto corren-
te, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comu-
nicazioni relative ai prodotti finanziari di cui all’art.
13, commi 2 bis e 2 ter, della Tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. n. 642/1972 (di seguito semplice-
mente la “Tariffa”). Al riguardo, va segnalato, prelimi-
narmente, che, nel corso del 2011, l’imposta di bollo
di cui al citato art. 13 della Tariffa ha subito una pro-
fonda revisione. Con la presente si analizzano i
chiarimenti forniti in materia dall’Amministrazione
Finanziaria seguendo, per semplicità espositiva, l’or-
dine degli argomenti sviluppati nella Circolare.
Premessa
La disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli
estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di
risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela
relative a prodotti finanziari è stata significativamente
modificata dall’art. 19 del D.L. n. 201/2011, converti-
to, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 (di se-
guito, semplicemente, “Manovra Monti”).
In particolare, è stato modificato l’art. 13, commi 2 bis
e 2 ter
,
della Tariffa e le relative note 3 bis e 3 ter. In
merito a tali modifiche, che sono
entrate in vigore il
1° gennaio 2012
, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha emanato, al fine di stabilirne le modalità
applicative, il Decreto 24 maggio 2012 (di seguito,
semplicemente, il “Decreto”).
La citata Manovra Monti ha inoltre, da un lato, ridot-
to la percentuale dell’acconto per il 2013 (da versare
nel corso 2012) dell’imposta di bollo relativa alle co-
municazioni di cui al comma 2 ter dell’art 13, e, dall’al-
tro, ha soppresso l’addizionale all’imposta di bollo
prevista dall’art. 11, comma 5, del D.L. n. 691/1994.
Per effetto di tale abrogazione,
la misura dell’impo-
sta di bollo
dovuta in relazione ai conti correnti, li-
bretti di risparmio e prodotti finanziari
risulta ora
definita
, diversamente rispetto al passato,
unica-
mente nell’ambito delle previsioni recate dall’art.
13 della Tariffa.
La disciplina in analisi è stata ulteriormente modifica-
ta dal D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 44/2012 (c.d. “Semplificazioni Fiscali”)
che ha parzialmente riformulato l’art. 13, comma 2
ter, della Tariffa, al fine (i) di ricondurre in tale comma
anche i depositi bancari e postali e (ii) di introdurre
l’obbligo, per le imprese di assicurazione autorizzate
al pagamento in modo virtuale, di corrispondere l’ac-
conto dell’imposta di bollo
1
.
Al riguardo, si precisa che le nuove norme non hanno,
invece, modificato la
misura dell’imposta
applicabile
per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a
persone fisiche, che resta confermata nell’importo
annuale di Euro 34,20. In relazione a tali rapporti, è
stato, inoltre, introdotto un regime di esenzione qua-
lora il valore medio di giacenza degli estratti dei conti
correnti e dei rendiconti dei libretti di risparmio risulti
complessivamente non superiore ad Euro 5.000. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, la misura
del tributo in analisi è stata incrementata e fissata nel-
l’importo annuo di Euro 100.
Si precisa altresì che, secondo quanto previsto dal
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012
Decreto, l’imposta di bollo di cui all’art. 13, commi 2
bis
e 2 ter, della Tariffa sostituisce ora l’imposta ordi-
naria dovuta, ai sensi degli artt. 2, nota 2 bis
,
9, comma
1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa stessa,
per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nel-
l’ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di ri-
sparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intratte-
nuti tra l’ente gestore e la propria clientela.
In altre parole, l’imposta di bollo di cui ai commi 2 bis
e 2 ter è sostitutiva dell’imposta di bollo fissa – previ-
sta dai citati articoli della Tariffa – dovuta in relazione
alle singole tipologie di documenti relativi a conti cor-
renti, libretti di risparmio e prodotti finanziari.
Quanto
all’ambito soggettivo
di applicazione del tri-
buto, la Circolare ha confermato che
non sono sog-
getti alla nuova imposta
(sostitutiva) in commento
(commi 2 bis e 2 ter),
gli estratti conto, i rendiconti
e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a
soggetti diversi dai propri clienti
.
Al riguardo, già il Decreto aveva precisato che per la
nozione di “
cliente
occorre fare riferimento alla de-
finizione contenuta nel Provvedimento del Governa-
tore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011. Si ritiene
opportuno segnalare, in proposito, che, successiva-
mente all’emanazione del Decreto, è stato pubblicato,
in data 20 giugno 2012, un nuovo provvedimento dal
Governatore della Banca d’Italia, che sostituisce il
precedente del 9 febbraio 2011. In applicazione di tali
disposizioni,
non rientrano nella definizione di
cliente
i seguenti soggetti: banche, società finanzia-
rie, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese
di assicurazioni, imprese di investimento, organismi
di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni
di investimento e Sicav ); società di gestione del ri-
sparmio (SGR); società di gestione accentrata di stru-
menti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane spa;
Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svol-
ge attività di intermediazione finanziaria; società ap-
partenenti al medesimo gruppo bancario dell’inter-
mediario; società che controllano l’intermediario, che
sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte
a comune controllo
”.
Pertanto,
l’imposta
(sostitutiva) in analisi
non si ap-
plica agli estratti di conto corrente
, rendiconti dei
libretti di risparmio
ed alle comunicazioni relative
a prodotti finanziari inviati ai predetti soggetti
appartenenti al settore finanziario
.
Al riguardo, anche se non precisato dalla Circolare, si
dovrebbe ritenere che la categoria dei “non clienti”
ricomprenda tutti i suddetti soggetti, a prescindere
dalla loro residenza (in Italia o all’estero).
Il Decreto precisa, inoltre, che, ai fini dell’applicazio-
ne dell’imposta di bollo in analisi, non si considerano
intrattenuti con il cliente i rapporti aperti per ordine
dell’autorità giudiziaria
2
.
In entrambi i predetti casi (rapporti intestati a soggetti
appartenenti al settore finanziario e rapporti accesi
per ordine dell’autorità giudiziaria), venendo a manca-
re la qualifica di cliente, secondo l’Agenzia delle En-
trate
“è applicata l’imposta di bollo ordinaria
” previ-
sta per gli estratti conto e i rendiconti inviati a soggetti
diversi dalla clientela, ovvero quella prevista nella mi-
sura di Euro 1,81 per ogni esemplare dall’art. 13, comma
1, della Tariffa. A tale riguardo, attesa la natura “sostitu-
tiva” dell’imposta di bollo in parola, il venir meno della
natura di “cliente” dovrebbe comportare che, più in gene-
rale, a tutta la documentazione (anche diversa dagli estratti
conto o rendiconti) inerente ai rapporti di cui ai commi 2
bis e 2 ter intrattenuti con soggetti non clienti vada appli-
cata, se del caso, l’imposta di bollo “
ordinaria
” (come
detto, quella prevista dagli artt. 2, nota 2 bis, 9, comma 1,
lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa).
L’imposta di bollo (sostitutiva) di cui all’art. 13, commi
2 bis
e 2 ter
,
della Tariffa non è, inoltre, applicabile
qualora per gli estratti di conto corrente e i rendiconti
possa trovare applicazione un regime di esenzione
dall’imposta di bollo. Si ricorda, ad esempio, che l’art.
27 bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/72 stabi-
lisce un trattamento di esenzione per gli “
Atti, docu-
menti, istanze, contratti (…) estratti…
” posti in essere
o richiesti dalle Onlus e dalle federazioni sportive ed
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
In considerazione di tale previsione, pertanto, gli estratti
di conto corrente, i rendiconti dei libretti di risparmio
e le comunicazioni relative a prodotti finanziari dete-
nuti da tali soggetti sono esenti, in modo assoluto,
dall’imposta di bollo (sia ordinaria che sostitutiva).
Ciò premesso, di seguito si analizzano distintamente i
chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria
con riferimento all’imposta di bollo applicabile agli
estratti di conto e alle comunicazioni inviate alla clien-
tela relative a prodotti finanziari.
Imposta di bollo applicabile agli estratti conto
e ai rendiconti dei libretti di risparmio
(comma 2 bis dell’art. 13 della Tariffa)
Ambito di applicazione
La Manovra Monti ha previsto, come detto, che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 il comma 2 bis dell’art.
13 della Tariffa è sostituito dal seguente:
Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi
dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale
e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per
ogni esemplare con periodicità annuale:
a) se il cliente è persona fisica Euro 34,20
b)
se il cliente è diverso da persona fisica Euro 100
".
In altre parole, per i rapporti di conto corrente e libret-
ti di risparmio viene differenziata la misura dell’impo-
sta di bollo a seconda della natura giuridica – persona
fisica ovvero soggetto diverso – del cliente intestatario,
stabilendo che l’imposta stessa deve essere corrispo-
sta dalle banche e da Poste Italiane spa a seguito
dell’instaurazione e tenuta di tali rapporti
Come anticipato, sono soggetti all’imposta di bollo
anche i rendiconti dei libretti di risparmio bancari e
postali, mentre l’imposta (sostitutiva) in commento,
non trova, invece, applicazione per gli estratti conto e
i rendiconti che le banche e Poste Italiane inviano a
soggetti diversi dai propri clienti, compresi i conti
aperti su provvedimento dell’autorità giudiziaria. In
tal caso, agli estratti di conto corrente e ai rendiconti di
risparmio torna applicabile l’imposta di bollo ordina-
ria di Euro 1,81, di cui all’art. 13, comma 2, qualora
l’importo superi Euro 77,47.
1
Si segnala, inoltre, per completezza, che la disciplina dell’imposta di bollo in analisi era stata inizialmente rivista dal D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra Correttiva 2011”), che
aveva introdotto l’applicazione dell’imposta di bollo progressiva per scaglioni di valore dei titoli sulle comunicazioni inviate alla clientela nell’ambito dei rapporti di deposito
di titoli. Tali misure, ritenute “non eque” dal Legislatore, sono state integralmente riviste, come detto, dalla c.d. “Manovra Monti”, che ha razionalizzato la disciplina
dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, prevedendo la tassazione, in misura proporzionale, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di deposito.
Le novità introdotte con la Manovra Monti hanno interessato, inoltre, anche il precedente comma 2 bis dell’art. 13, che risulta ora applicabile, oltre che agli estratti di conti
corrente bancari e postali, anche ai rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali.
2
In considerazione di tale previsione, l’imposta di bollo di cui all’art. 13, commi 2 bis e 2 ter, “non trova applicazione, a titolo esemplificativo, per i depositi giudiziari di cui al regio
decreto 10 marzo 1910, n. 149 (Approvazione del regolamento sul servizio dei depositi giudiziari) nonché per quelli intestati al Fondo unico giustizia (…)”. Al riguardo, la Circolare
rammenta “che al Fondo unico giustizia confluiscono, tra l’altro, i conti correnti, i conti di deposito, i libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto patrimoniale
o monetario oggetto di provvedimenti di sequestro, nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575”.
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