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NUMERO 202 - LUGLIO / AGOSTO 2011
IL COMMERCIALISTA VENETO
assoggettata a imposta, dal momento che un’im-
presa senza obbligo di conteggio dell’IVA non
può detrarre l’imposta precedente e, in quanto
tale, è costretta a integrare questo svantaggio
nei prezzi di vendita.
L’assoggettamento volontario è vantaggioso
soprattutto per le imprese che registrano un fat-
turato inferiore ai CHF 100.000 - e forniscono pro-
dotti o servizi a imprese assoggettate all’imposta
sul valore aggiunto; che erogano prestazioni
destinate prevalentemente all’estero; al momen-
to non fanno registrare alcun fatturato, ma che
possono beneficiare di ingenti deduzioni dell’im-
posta precedente.
Tutte le importazioni di beni così come le presta-
zioni di servizi resi da soggetti esteri (italiani per
esempio) nei confronti di soggetti committenti
svizzeri qualora
l’importo superi i 10.000 fran-
chi per anno, sono soggette all’IVAelvetica.
In quest’ultimo caso chiunque (anche non sogget-
to d’imposta – privato) ottenga da imprese con sede
all’estero (Italia per esempio) servizi per ammontare
superiore ai 10.000 franchi per anno dovrà
regolarizzare il versamento dell’IVA mediante
autodichiarazione entro 60 giorni dalla fine dell’an-
no di riferimento presso l’Amministrazione Federa-
le delle Contribuzioni (AFC) con sede a Berna.
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Territorialità Italia- Svizzera
Con D.Lgs. n.18 del 11.2.2010 sono stati intro-
dotti i nuovi articoli 7 ter, 7 quater, 7 quinques,
7sexies e 7 septies del D.P.R. 633/72, con i quali,
dal 1.1.2010, è stato codificato il nuovo principio
di territorialità ai fini IVA.
Le nuove regole generali, recepite dalle direttive
comunitarie n. 8, 9, 117 del 2008 in tema di
territorialità dell’imposta, prevedono che:
a)
le prestazioni rese nei confronti di sog-
getti passivi di imposta (imprese, professionisti,
titolari in genere di partita IVA) sono imponibili
nel paese in cui è stabilito il committente (B2B).
Le operazioni vanno fatturate,
Fuori campo IVA
ex art. 7 ter D.P.R. 633/72
, e non rientrano nel
volume d’affari.
b)
le prestazioni rese nei confronti di sog-
getti privati sono imponibili nel paese in cui è
stabilito il prestatore (B2C). Le operazioni vanno
fatturate con IVA italiana.
c)
si considerano effettuate nel territorio
dello Stato in relazione alla natura oggettiva del-
la prestazione (quindi indipendentemente dalla
natura giuridica del committente) le prestazioni
relative ad immobili, il trasporto passeggeri, i ser-
vizi di ristorazione, locazione, ecc. Quindi per
prestazioni su immobili si applica l’IVAdel paese in
cui è situato l’immobile (art. 7quaterD.P.R. 633/72)
L’operatore nazionale deve verificare che il pro-
prio committente estero (soprattutto se
extracomunitario) acquisisca la prestazione in
qualità di esercente attività di impresa, arte o pro-
fessione oppure di privato.
Viceversa, l’operatore nazionale in qualità di com-
mittente, deve emettere autofattura per i servizi
acquisiti da soggetti esteri, dai quali riceve fattu-
ra senza IVA. Infatti le prestazioni di servizio ef-
fettuate in Italia da un soggetto passivo non re-
sidente (p. es. svizzero), ma commissionate da
un soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato italiano, sono operazioni territorialmente
rilevanti ai fini IVAitaliani.
Quindi l’operatore svizzero che riceve una richie-
sta di prestazione di servizio da una società ita-
liana (soggetto passivo stabilito in Italia) deve
fatturare il proprio lavoro svolto in Italia senza
applicazione dell’IVA italiana e tanto meno del-
l’IVAsvizzera. Sarà compito dell’operatore italia-
no adempiere agli obblighi di legge previsti
dall’art. 17 del D.P.R. 633/72 con emissione di
autofattura.
Se invece l’operatore svizzero deve effettuare in
Italia una prestazione di servizio ad un cliente
“privato” (in pratica ad una persona fisica senza
partita IVA e che richiede il servizio per suo uso
personale), l’impresa svizzera dovrà essere in
possesso (tramite il proprio” rappresentante fi-
scale”) della partita IVA italiana.
Con la propria partita IVAitaliana l’operatore sviz-
zero può effettuare le proprie prestazioni in Italia
a soggetti privati; la prestazione resa è pertanto
imponibile ai fini IVA(21%). L’operatore svizzero
fattura la propria prestazione aumentata dell’IVA
italiana che dovrà successivamente essere ver-
sata all’Agenzia delle Entrate tramite il proprio
Rappresentante Fiscale.
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Un interessante effetto distorsivo del sistema
Nel caso dell’artigiano (italiano) che si reca in
Svizzera per effettuare lavorazioni e manutenzio-
ni su immobili in territorio elvetico si rileva una
interessante anomalia.
Infatti gli artigiani stranieri che grazie ai bilaterali
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Art. 45 Assoggettamento (LIVA)
1 Soggiacciono all’imposta sull’acquisto:
a. le prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti, purché il luogo della prestazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 si trovi
sul territorio svizzero;
b. l’importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti;
c. le forniture sul territorio svizzero da parte di imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti, purché tali forniture non soggiacciano all’imposta
sull’importazione.
2 È assoggettato all’imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse sul territorio svizzero, sempre che:
a. sia assoggettato all’imposta ai sensi dell’articolo 10; o
b. acquisti nell’anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi e, nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, sia stato previamente informato per scritto dall’autorità
competente riguardo all’assoggettamento all’imposta sull’acquisto.
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L’operatore svizzero, per ottenere la partita IVA italiana deve nominare il Italia un proprio “rappresentante fiscale”. Costui deve essere una persona fisica residente in Italia
che deve adempiere a tutti gli obblighi di legge per conto della società svizzera, rispondendo personalmente in solido con essa verso l’Agenzia delle Entrate.
lavorano in Svizzera, in certi casi possono eva-
dere legalmente l’imposta sul valore aggiunto
svizzera. Lo hanno sottolineato i deputati del Gran
Consiglio ticineseMarco Passalia e Rinaldo Gob-
bi, che sul tema hanno presentato una interroga-
zione al governo del Cantone.
I due deputati hanno notato che di questa esen-
zione, perfettamente legale, approfittano gli arti-
giani indipendenti che hanno la possibilità di ef-
fettuare lavori in Svizzera senza particolari for-
malità nella misura in cui vengono completati
nell’arco di 90 giorni.
Nella sua risposta del 7 giugno 2011, lo stesso
Consiglio federale (CF) ammette
: che in materia
di IVA l’artigiano estero gode di un vantaggio
competitivo rispetto all’artigiano svizzero. In-
fatti fino ad un importo massimo di 10.000 fran-
chi l’artigiano locale che effettua un lavoro ad
un privato cittadino residente in Svizzera do-
vrà pagare l’IVA, mentre l’artigiano estero no.
In sostanza se il destinatario del lavoro è una per-
sona fisica residente in Svizzera e se il valore del
lavoro è inferiore all’importo di CHF10.000, o se la
fornitura supera i CHF10.000ma l’autorità compe-
tente non ha avvisato il destinatario della presta-
zione della necessità di pagare l’IVA, né l’artigia-
no né il cliente pagano questa imposta.
L’imprenditore italiano che, per lavori in Svizze-
ra, fattura in un anno meno di 10.000 franchi non
dovrà applicare alcuna IVA cantonale.
Si tratta evidentemente di una situazione che crea
delle distorsioni di prezzi a sfavore degli artigiani
locali, che invece l’IVA la devono fatturare al
cliente.
In questo modo gli artigiani esteri pos-
sono fare prezzi più bassi ed essere più concor-
renziali degli artigiani del luogo.
Appare chiaro però che il problema di concor-
renza sleale è dovuto non tanto ad una mancan-
za di reciprocità da parte dell’Italia, bensì ad una
impostazione inadeguata di una legge svizzera.
In un altro intervento del 31.08.2011 il Consiglio
Federale: “
riconosce il problema ma non ritie-
ne necessario agire, perché i costi amministra-
tivi che nascerebbero dall’imposizione fiscale
degli artigiani esteri fino all’importo di 10.000
franchi / anno eccederebbero l’introito fiscale
per lo Stato
.” “
Nel caso di imprese con sede
all’estero che forniscono prestazioni sul terri-
torio nazionale, la Svizzera non può effettuare
controlli fiscali presso la sede estera. Se tali
imprese non si iscrivono al registro dei contri-
buenti in Svizzera, poiché adducono di raggiun-
gere una cifra d’affari annua inferiore a 100.000
franchi, non si possono effettuare verifiche - fat-
to salvo l’accordo antifrode con i Paesi UE.”
L'artigiano italiano
e il lavoro in Svizzera
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