Clausole di Mediazione

 

Clausola di mediazione per i contratti

Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso l’Organismo di Mediazione del Triveneto dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, iscritto al n. 964 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora non dovesse essere possibile esperire il tentativo di mediazione presso l’Organismo indicato, le parti ricorreranno allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di appartenenza al foro prescelto. Al procedimento si applicheranno il regolamento di mediazione e le tariffe adottati dall’organismo prescelto, di cui le parti sono edotte. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente secondo le modalità previste dal Regolamento dell’organismo prescelto.

 

Clausola di mediazione per atti costitutivi e/o statuti societari

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere esperito, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso l’Organismo di Mediazione del Triveneto dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, iscritto al n. 964 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora non dovesse essere possibile esperire il tentativo di mediazione presso l’Organismo indicato, le parti ricorreranno allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di appartenenza al foro prescelto. Al procedimento si applicheranno il regolamento di mediazione e le tariffe adottati dall’organismo prescelto, di cui le parti sono edotte. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente secondo le modalità previste dal Regolamento dell’organismo prescelto.